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Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016: ulteriori disposizioni con il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.


News Lavoro

In merito alla proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi, legiferata per i residenti nei comuni interessati dagli Eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, il decreto legge n. 8 del 2 febbraio 2017 ha introdotto nuove puntualizzazioni.

I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni destinatari delle norme di sospensione, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte avverrà entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per le informazioni sulle procedure di inoltro e acquisizione delle domande di sospensione vai al Messaggio n. 767 del 21 febbraio 2017


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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