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Lavoratori frontalieri in Svizzera. Indennità di disoccupazione


News Lavoro
Dal 1° aprile 2012, per effetto dell’applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, si applica anche ai lavoratori frontalieri il regime di tutela della disoccupazione previsto dall’articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004 per i “disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente”. In particolare, il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera – in quanto persona che nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro - riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa, e tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.
Nella circolare n. 50 del 4 aprile 2013 è possibile approfondire l’argomento dal punto di vista normativo e prendere atto delle modalità di presentazione delle domande.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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