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Fondo di solidarietà bilaterale: Bolzano-Alto Adige


News Lavoro

La circolare INPS 9 agosto 2017, n.125 illustra la disciplina del Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige (decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187). Il Fondo garantisce una tutela del reddito, tramite assegno ordinario, ai lavoratori dipendenti:

  • di datori di lavoro con almeno il 75% dei propri dipendenti occupati in unità produttive ubicate nella Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni;
  • per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà in base agli articoli 26 e 27, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Le domande di accesso all’assegno ordinario devono essere presentate alla struttura territoriale di Bolzano non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, si verificherà uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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