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Retribuzioni convenzionali 2012

Con la circolare n. 40 del 19 marzo 2012, vengono fornite le tabelle aggiornate e le informazioni (campo di applicazione, casi particolari, regolarizzazioni contributive), relative alle retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2012, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti. La disciplina si applica anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri della UE e ai lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato.

Retribuzioni convenzionali 2012

Con la circolare n. 40 del 19 marzo 2012, vengono fornite le tabelle aggiornate e le informazioni (campo di applicazione, casi particolari, regolarizzazioni contributive), relative alle retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2012, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti. La disciplina si applica anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri della UE e ai lavoratori extracomunitari titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese non convenzionato.

Gestione separata: tutela della maternità anche online

E’ stata attivata anche per gli iscritti alla Gestione separata la possibilità di inviare online le domande di maternità/paternità e congedo parentale. Il servizio è accessibile utilizzando i consueti tre canali (Web, contact center e patronati) validi per inviare le domande relative ai diversi tipi di evento legati alla maternità/paternità e ai congedi parentali (parto, interruzione di gravidanza, adozione/affidamento nazionale e adozione/affidamento preadottivo  internazionale).

Pensioni 2012. Fasce di retribuzione e reddito pensionabili.

La circolare n. 38 del 14 marzo fornisce le tabelle, aggiornate con la perequazione automatica del 2,7 per cento comunicata dall’Istat ad inizio anno, relative alle fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2012, minimali e massimali per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione e i limiti di reddito per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità.

Gestione ex-Enpals

Con la circolare n. 36 del 14 marzo 2012 vengono comunicate le nuove disposizioni in materia previdenziale apportate dalla legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, con riferimento ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Dal momento che per i lavoratori iscritti a tali fondi non esiste distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. La nuova disciplina pensionistica viene illustrata in dettaglio per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari per poter accedere alle prestazioni introdotte dalla riforma (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) in sostituzione di quelle previgenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Gestione separata: tutela della maternità anche online

E’ stata attivata anche per gli iscritti alla Gestione separata la possibilità di inviare online le domande di maternità/paternità e congedo parentale. Il servizio è accessibile utilizzando i consueti tre canali (Web, contact center e patronati) validi per inviare le domande relative ai diversi tipi di evento legati alla maternità/paternità e ai congedi parentali (parto, interruzione di gravidanza, adozione/affidamento nazionale e adozione/affidamento preadottivo  internazionale).

Gestione ex-Inpdap

Con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono fornite le indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex-Inpdap. In particolare, sono descritte in dettaglio le nuove disposizioni legislative che regolamentano il riconoscimento dell’equo indennizzo e delle pensioni privilegiate, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata e i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità.

Gestione ex-Enpals

Con la circolare n. 36 del 14 marzo 2012 vengono comunicate le nuove disposizioni in materia previdenziale apportate dalla legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, con riferimento ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Dal momento che per i lavoratori iscritti a tali fondi non esiste distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. La nuova disciplina pensionistica viene illustrata in dettaglio per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari per poter accedere alle prestazioni introdotte dalla riforma (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) in sostituzione di quelle previgenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Pensioni 2012. Fasce di retribuzione e reddito pensionabili.

La circolare n. 38 del 14 marzo fornisce le tabelle, aggiornate con la perequazione automatica del 2,7 per cento comunicata dall’Istat ad inizio anno, relative alle fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2012, minimali e massimali per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione e i limiti di reddito per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità.

Gestione ex-Inpdap

Con la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono fornite le indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex-Inpdap. In particolare, sono descritte in dettaglio le nuove disposizioni legislative che regolamentano il riconoscimento dell’equo indennizzo e delle pensioni privilegiate, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata e i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità.

Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata introdotte dal decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011. Le nuove prestazioni spettano alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione separata, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere sempre dal 1° gennaio 2012. La circolare n. 35 del 14 marzo 2012, oltre ad illustrare i requisiti anagrafici e contributivi in base ai quali sono conseguite le predette prestazioni pensionistiche, descrive nel dettaglio tutte le disposizioni in materia, dall’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 all’opzione per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo, fino alle disposizioni particolari previste per alcune categorie di lavoratori.

Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata introdotte dal decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011. Le nuove prestazioni spettano alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione separata, che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere sempre dal 1° gennaio 2012. La circolare n. 35 del 14 marzo 2012, oltre ad illustrare i requisiti anagrafici e contributivi in base ai quali sono conseguite le predette prestazioni pensionistiche, descrive nel dettaglio tutte le disposizioni in materia, dall’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 all’opzione per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo, fino alle disposizioni particolari previste per alcune categorie di lavoratori.

Ricongiunzione liberi professionisti

Con la circolare n. 34 del 12 marzo 2012, vengono fornite le tabelle aggiornate dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. I nuovi valori, da utilizzare per le domande di ricongiunzione presentate nel corso dell’anno 2012, sono stati ricalcolati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’Istat per l’anno 2011, pari al 2,7%.

Visite mediche domiciliari. Precisazioni

Il messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012 fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di richiesta e di effettuazione delle visite di controllo domiciliari a cura dell’Inps.
Per quanto riguarda l’orario di reperibilità dei lavoratori del settore pubblico in malattia, viene precisato che – allo stato attuale – il servizio fornito dall’Inps non potrà coprire l’intero orario previsto dalle norme attualmente in vigore per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00), essendo possibile effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00). Riguardo le richieste da parte dei datori di lavoro, si ricorda che con il nuovo sistema di richiesta online le stesse possono essere inoltrate nell’arco delle 24 ore, con la precisazione che saranno espletate per la fascia antimeridiana quelle pervenute entro le ore 9.00 e per la fascia pomeridiana quelle pervenute entro le ore 12.00. Infine, viene richiamata l’attenzione dei lavoratori e dei medici certificatori affinché sia garantita la massima diligenza nell’indicazione di tutti gli elementi utili alla reperibilità.

Ricongiunzione liberi professionisti

Con la circolare n. 34 del 12 marzo 2012, vengono fornite le tabelle aggiornate dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. I nuovi valori, da utilizzare per le domande di ricongiunzione presentate nel corso dell’anno 2012, sono stati ricalcolati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’Istat per l’anno 2011, pari al 2,7%.

Visite mediche domiciliari. Precisazioni

Il messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012 fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di richiesta e di effettuazione delle visite di controllo domiciliari a cura dell’Inps.
Per quanto riguarda l’orario di reperibilità dei lavoratori del settore pubblico in malattia, viene precisato che – allo stato attuale – il servizio fornito dall’Inps non potrà coprire l’intero orario previsto dalle norme attualmente in vigore per tali lavoratori (9.00-13.00/15.00-18.00), essendo possibile effettuare le visite mediche di controllo unicamente nelle fasce di reperibilità relative ai lavoratori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00). Riguardo le richieste da parte dei datori di lavoro, si ricorda che con il nuovo sistema di richiesta online le stesse possono essere inoltrate nell’arco delle 24 ore, con la precisazione che saranno espletate per la fascia antimeridiana quelle pervenute entro le ore 9.00 e per la fascia pomeridiana quelle pervenute entro le ore 12.00. Infine, viene richiamata l’attenzione dei lavoratori e dei medici certificatori affinché sia garantita la massima diligenza nell’indicazione di tutti gli elementi utili alla reperibilità.

Dipendenti PPAA. Risoluzione del rapporto di lavoro per permanente inidoneità psicofisica

Con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012, vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione dei contenuti del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica, con particolare riguardo alla procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico. Il regolamento distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e relativa, intesa come stato del dipendente impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. La procedura di verifica per l’accertamento dell’’inidoneità al servizio può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Dipendenti PPAA. Risoluzione del rapporto di lavoro per permanente inidoneità psicofisica

Con la circolare n. 33 dell’8 marzo 2012, vengono fornite indicazioni in merito all’applicazione dei contenuti del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica, con particolare riguardo alla procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico. Il regolamento distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta, intesa come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e relativa, intesa come stato del dipendente impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento. La procedura di verifica per l’accertamento dell’’inidoneità al servizio può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità

Il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale, al fine di chiarire che detto prolungamento spetta – entro il compimento dell’ottavo anno del bambino – alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario. Il decreto, inoltre, ha eliminato la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità” ed è intervenuto anche nel merito della platea dei lavoratori dipendenti aventi diritto al beneficio.
Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare n. 32 del 6 marzo 2012

Disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità

Il decreto legislativo 119 del 18 luglio 2011, entrato in vigore l’11 agosto 2011, ha apportato modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, in particolare per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale, al fine di chiarire che detto prolungamento spetta – entro il compimento dell’ottavo anno del bambino – alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità, per un periodo massimo di tre anni, anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, e nella ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione del congedo straordinario. Il decreto, inoltre, ha eliminato la condizione che imponeva la fruizione dei permessi “successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità” ed è intervenuto anche nel merito della platea dei lavoratori dipendenti aventi diritto al beneficio.
Maggiori dettagli sono disponibili nella circolare n. 32 del 6 marzo 2012

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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