La legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
L’elemento variabile per averne diritto, è rappresentato dai limiti di reddito che sono diversi per ciascun anno. La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve essere inferiore a quanto viene riportato nei requisiti reddituali richiesti.
I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi corrisposti sono illustrati nel Messaggio n. 2831 del 27-giugno 2016