Cambiano alcune disposizioni relative alle modalità operative di rilascio del Pin, contenute nel messaggio 22295 del 2011, per adeguarle al Codice dell’Amministrazione Digitale, uniformare le attività di front-office per il rilascio del Pin e garantire l’attribuzione delle credenziali ai diretti interessati.
In particolare, il Messaggio 4590 del 16 novembre 2016 stabilisce che non è ammessa la presentazione della richiesta di Pin per il cittadino da parte di un delegato del richiedente. Chi è impossibilitato a recarsi in sede per chiedere il PIN, può utilizzare i canali alternativi della procedura online o del Contact center.
Il modulo MV35 sarà modificato di conseguenza.
Specifiche disposizioni riguardano i casi del tutore o amministratore di sostegno di persona in tutto o in parte incapace e del genitore di un minore.