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Cassazione: richiesta irregolare di spese di trasferta e licenziamento


Cassazione - Sezione Lavoro

Con ordinanza n. 23189/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che è da escludersi l’elemento della fraudolenza con il conseguente licenziamento laddove in azienda sussista una procedura automatizzata con la quale si gestiscono i rimborsi spese. La lavoratrice si è limitata ad inviare attraverso il portale aziendale la richiesta di rimborso con la documentazione giustificativa in suo possesso, in base alla quale vengono fatti i controlli. La procedura di controllo dei rimborsi automatizzata, seppur successiva al riconoscimento del rimborso spese, non comporta il fatto che la condotta della dipendente sia da considerare fraudolenta, ma essa è riconducibile ad una semplice irregolarità nella applicazione della procedura interna aziendale.

Nel caso di specie la lavoratrice, allegando la documentazione in suo possesso, aveva ottenuto un rimborso spese di 920 euro ma, a mesi di distanza, 250 euro non erano stati ammessi al rimborso a seguito dei controlli automatizzati, e la somma era stata stornata.

In sede di Corte di Appello i giudici avevano dato ragione al datore di lavoro assimilando la richiesta di rimborso al furto, atteso che la dipendente doveva essere a conoscenza che i giustificativi prodotti non erano pertinenti in base alla policy aziendale: il provvedimento di licenziamento era stato confermato e la lavoratrice era stata condannata anche al pagamento delle spese.

Cassazione: richiesta irregolare di spese di trasferta e licenziamento


Cassazione - Sezione Lavoro

Con ordinanza n. 23189/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che è da escludersi l’elemento della fraudolenza con il conseguente licenziamento laddove in azienda sussista una procedura automatizzata con la quale si gestiscono i rimborsi spese. La lavoratrice si è limitata ad inviare attraverso il portale aziendale la richiesta di rimborso con la documentazione giustificativa in suo possesso, in base alla quale vengono fatti i controlli. La procedura di controllo dei rimborsi automatizzata, seppur successiva al riconoscimento del rimborso spese, non comporta il fatto che la condotta della dipendente sia da considerare fraudolenta, ma essa è riconducibile ad una semplice irregolarità nella applicazione della procedura interna aziendale.

Nel caso di specie la lavoratrice, allegando la documentazione in suo possesso, aveva ottenuto un rimborso spese di 920 euro ma, a mesi di distanza, 250 euro non erano stati ammessi al rimborso a seguito dei controlli automatizzati, e la somma era stata stornata.

In sede di Corte di Appello i giudici avevano dato ragione al datore di lavoro assimilando la richiesta di rimborso al furto, atteso che la dipendente doveva essere a conoscenza che i giustificativi prodotti non erano pertinenti in base alla policy aziendale: il provvedimento di licenziamento era stato confermato e la lavoratrice era stata condannata anche al pagamento delle spese.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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