Cassazione - Sezione Lavoro
Con sentenza n. 9625/2025, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento per grave insubordinazione di dipendenti che si erano rifiutati di lavorare su turni a scorrimento continuando a svolgere il loro normale orario di lavoro in mancanza di corresponsione di alcuna indennità, seppur prevista dal CCNL.
La Corte ha sostenuto che, nel caso di specie, pur in assenza della proclamazione di uno sciopero da parte di una organizzazione sindacale (peraltro assente) ci si trova di fronte ad una forma di autotutela collettiva dei propri diritti e, di conseguenza, va riformata la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto legittimi i licenziamenti, atteso che il comportamento era da ritenersi sanzionabile con una sanzione di natura conservativa. Conseguentemente, i licenziamenti sono stati annullati in quanto è stato riconosciuto un elemento discriminatorio ex art. 4 della legge n. 604/1966, con il pagamento delle retribuzioni dal momento del recesso fino a quello della reintegra.