Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 23603 del 20 agosto 2025, la Corte di Cassazione, richiamando la decisione delle Sezioni Unite n. 17589 del 4 settembre 2015, ha ribadito che la prosecuzione dell’attività presso lo stesso datore dopo il compimento dei 67 anni, pur in presenza dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia, non è un diritto potestativo ma occorre un accordo tra le parti. Tale accordo, in mancanza di specificazione nell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011, può essere, oltre che scritto, anche in forma orale o per “fatti concludenti”.