Cassazione - Sezione Lavoro
Con sentenza n. 26958 del 7 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che, come per i lavoratori dipendenti del settore privato, la decorrenza della prescrizione per i crediti da lavoro inizia a decorrere a partire dalla cessazione del rapporto, e non durante.
Tale sentenza innova il principio sostenuto con la decisione n. 27783/2022 ove era stato stabilito che il socio lavoratore, potendo impugnare sia il recesso che l’esclusione dalla cooperativa fosse titolare di un tutela di stabilità, tale da far decorrere la prestazione anche in costanza di rapporto.
La decisione adottata con la sentenza n. 26598/2025 si pone in linea con altre decisioni contenute nelle sentenza n. 19493/2023, n. 21332/2023, n. 21640/2023 e n. 25477/2023 ove era stato sottolineato che il timore albergasse anche nel mondo cooperativo.
Alla luce di tale sentenza, si può affermare che, in mancanza di indirizzi normativi (il Legislatore non è mai intervenuto sull’argomento evidenziatosi, in parte, con la legge n. 92/2012 con cui fu riformato, in parte, l’art. 18 della legge n. 300/1970 e, poi, con il decreto legislativo n. 23/2015, con la sostanziale “fine” – tranne poche eccezioni – della tutela reale), la giurisprudenza ha fissato una interpretazione unitaria riferita alla prescrizione dei crediti da lavoro, con possibili richieste riferite anche a differenze retributive maturate in tempi di lavoro abbastanza lontani.