Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 20830/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che i crediti patrimoniali accertati dagli ispettori del lavoro a seguito di diffida accertativa – ex art. 12 del decreto legislativo n. 124/2004 – possono discendere non soltanto dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, ma anche da un mero contratto individuale, sottoscritto tra il datore di lavoro ed il lavoratore.
La Corte afferma, poi, che la esecutività del decreto ingiuntivo (decorso il termine assegnato per il pagamento e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di conciliazione, o senza aver raggiunto un accordo in sede conciliativa), non comporta la definitività dell’accertamento contenuto nella diffida, che può essere contestato in giudizio.