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Cassazione: carenza di motivazione e reintegra dopo il licenziamento


Cassazione - Sezione Lavoro

Con sentenza n. 9544/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il vizio della inesistenza della motivazione non è una violazione formale ma “poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto, ha una ricaduta sostanziale, che determina l’illegittimità sin dall’inizio del,provvedimento, con applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” prevista dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970”.

Nel caso di specie si trattava di un lavoratore assunto prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015 e la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 604/1966 la comunicazione del licenziamento deve contenere, contestualmente, i motivi che lo hanno determinato: in mancanza viene meno il diritto a difesa del lavoratore.

 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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