Cassazione - Sezione Lavoro
Con ordinanza n. 1633/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di distacco di lavoratori, gli obblighi in materia di sicurezza ricadono sia sul distaccatario che sul datore di lavoro (distaccante).
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che, pur se l’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, attribuisce gli obblighi prevenzionistici al distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, permane in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite (Cassazione penale n. 46567/2024).


