Cassazione - Sezione Lavoro
Con sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il lavoratore che ha fruito della NASPI al termine di un contratto a tempo determinato non è tenuto alla restituzione della stessa all’Inps se, successivamente. ottiene in giudizio la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. La giustificazione della erogazione della indennità di disoccupazione si rinviene, esclusivamente, nello stato di bisogno determinato dalla perdita della retribuzione: se, in un momento successivo, a seguito di giudizio, viene meno lo stato di bisogno per effetto della accertata nullità del termine, non occorre confondere il pagamento della indennità connessa alla conversione del rapporto che ha natura risarcitoria, con la NASPI, di cui quest’ultimo non è un duplicato.