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Irpef – Mancato versamento da parte del datore delle ritenute


News Lavoro

In caso di mancato versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute relative a Irpef e altre imposte sulla retribuzione corrisposta al dipendente, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi direttamente sul lavoratore, accertando in via principale le imposte dovute.
Secondo i giudici di legittimità, a prescindere se la ritenuta sia a titolo d’imposta e a titolo di acconto, il fatto che il D.P.R. n. 600/1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri ed anche a titolo di acconto” non toglie che, in ogni caso, anche il sostituto debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell’imposta: soggetto perciò egli stesso all’accertamento e a tutti i conseguenti oneri. Pertanto l’amministrazione finanziaria potrà emettere “accertamento diretto a carico del lavoratore” per mancato versamento delle ritenute di acconto, (dovute dal datore di lavoro per suo conto), fatta salva la possibilità dell’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, sostituto d’imposta.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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