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In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per gli iscritti a tale Gestione che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Lo precisa la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, in seguito al parere espresso in materia, su richiesta dell’Istituto, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.