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Gestione Dipendenti Pubblici: personale collocato in disponibilità


News Lavoro

Il “collocamento in disponibilità” dei dipendenti pubblici in esubero è disciplinato dagli articoli 33, 34 e 34-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con la circolare 13 luglio 2017, n. 114 si forniscono chiarimenti in ordine al versamento degli oneri sociali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche all'INPS durante il periodo in cui il dipendente è collocato in disponibilità.

L’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della stessa amministrazione .

Durante il periodo in cui il lavoratore è collocato in disponibilità l’amministrazione pubblica è tenuta a corrispondere un’indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale nonché l'assegno per il nucleo familiare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata di 24 mesi.

In caso di trasferimento cessano gli obblighi contributivi a carico dell’amministrazione di provenienza e il lavoratore è iscritto alle gestioni di riferimento dell’amministrazione di destinazione.

Il lavoratore trasferito presso un’altra amministrazione pubblica, che non è più iscritto a una delle gestione pubbliche, può aderire al Fondo Credito entro 30 giorni dalla data del trasferimento, inviando alla struttura INPS di riferimento il relativo modulo di adesione.

Il periodo in cui il lavoratore è stato collocato in disponibilità risulta utile ai fini della liquidazione del TFS/TFR.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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