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Whistleblowing- Istituzione del canale di segnalazione entro il 17 dicembre


Ordine Informa

I datori di lavoro del settore privato, con una media di almeno 50 dipendenti nell’ultimo anno (ma non più di 249), dovranno istituire entro il 17 dicembre 2023  un canale interno di segnalazione degli illeciti di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo .


Si tratta del cosiddetto ” whistleblowing ” (letteralmente “soffiata”, ovvero segnalazione) che è stata regolata dal recente D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito l’ultima direttiva europea sul tema.

Whistleblowing sta per segnalazione anonima , ed è la definizione adottata per le segnalazioni dei dipendenti e non su eventuali illeciti commessi nel posto di lavoro

I datori di lavoro privati con piu’ di 50 dipendenti devono pertanto predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all’azienda , garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti

Le informazioni vanno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonche’ rese accessibili alle  persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un  rapporto giuridico e rese pubbliche eventualmente nel sito internet aziendale.

Le sanzioni a cui vanno incontro i datori di lavoro in caso di mancato adempimento al whistleblowing  prevedono importi compresi  tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Le segnalazioni possono essere:

  • interne, qualora i soggetti pubblici e privati hanno attivato un proprio canale di segnalazione;
  • esterne, qualora il flusso informativo sia indirizzato al canale predisposto dall’ANAC;
  • pubbliche (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

È altresì possibile la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Da segnalare il divieto di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti tra le quali figurano:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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