Skip to main content

Visita fiscale: se il certificato del medico curante contrasta col medico Inps


Ordine Informa

Malattia del lavoratore: contrasto tra certificati medici in caso di visita fiscale dell’Inps su richiesta del datore di lavoro.
In caso di malattia del lavoratore, la visita fiscale effettuata dal medico di controllo dell’Inps è volta a valutare l’effettività della infermità e l’eventuale incompatibilità con il lavoro. Pertanto, proprio per rendere possibile tale controllo, il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilità (se diverso dalla residenza o domicilio abituale).
Il lavoratore ammalato deve sottoporsi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del proprio medico curante, che produce un’apposita certificazione. Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all’INPS, con le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’Istituto.
Ma che succede se il certificato fornito dal proprio medico di base fornisce una ricostruzione del quadro clinico del lavoratore in malattia differente da quello che, dopo, rileva il medico inviato dall’Inps?
Nell’ipotesi di contrasto tra certificato del medico curante e quello del medico di controllo non è obbligatorio accettare acriticamente la certificazione del medico di controllo.
Il lavoratore sottoposto a visita fiscale che non accetta il certificato del medico di controllo deve eccepirlo subito al medico stesso, il quale deve annotarlo sul referto; il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede INPS.
Finché tale giudizio definitivo non sia espresso e comunicato al lavoratore, quest’ultimo è autorizzato a comportarsi come prescritto dal medico curante [1].
Quindi, se il dipendente non riprende a lavorare nella data indicata dal medico di controllo dell’Inps – il quale abbia modificato la prognosi del medico curante – la sua assenza dal lavoro non può essere considerata come ingiustificata se il lavoratore non abbia accettato il responso del medico di controllo [2].
Se ne dovesse nascere una lite in tribunale, il giudice investito della causa è tenuto a compiere un esame comparativo tra i due certificati al fine di stabilire quale sia maggiormente attendibile [3].
Il datore di lavoro può, di contro, provare la non veridicità della certificazione del medico curante o l’inesistenza della malattia [4].
Il certificato rilasciato dal medico di controllo fa fede, fino a querela di falso, soltanto dei fatti e non del giudizio relativo alla diagnosi della malattia [5]. Per esempio: se il medico dell’Inps ha trovato il lavoratore che era in giardino a tagliare l’erba, il fatto da questi indicato nel verbale medico fa fede pubblica e può essere contestato solo con il procedimento “aggravato” detto querela di falso; stesso discorso se il medico fiscale verifica l’assenza di febbre nel malato. Diversa, invece, sarebbe la valutazione del quadro clinico complessivo del dipendente o l’interpretazione di un determinato sintomo come ascrivibile a una specifica patologia piuttosto che a un’altra. Oppure il giudizio sui giorni necessari alla guarigione. In questi casi, la contestazione da parte del lavoratore è più facile perché non richiede il procedimento di querela di falso.
[1] Pret. Milano sent. del 28.07.1995.
[2] Art. 6, c. 2, DM 15 luglio 1986.
[3] Cass. sent. n. 5027/1998.
[4] Cass. sent. n. 2953/1997.
[5] Cass. sent. n. 8124/1987.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X