Skip to main content

Versamento del contributo di ingresso da parte di imprese che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito


Ordine Informa

Versamento del contributo di ingresso da parte di imprese che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito
giovedì 12 dicembre 2013, 12:20
Nell’interpello n. 34 dell’11 dicembre 2013, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un’istanza di interpello, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell’art.3, c. 3, L. n. 223/1991, nella parte in cui dispone l’esenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, dal versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata Legge. In particolare, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede se anche l’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito, stipulato ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare, da imprese che, durante il periodo soggetto al regime di cigs, abbiano necessità di attivare la procedura di mobilità, prevista dall’art. 4 della L. n. 223/1991, possa essere assimilata alle fattispecie contemplate dall’art. 3, c. 3 predetto al fine dell’esenzione del versamento contributivo in esame. La Direzione Ministeriale, rispondendo affermativamente all’istanza avanzata, afferma che sembra possibile una “assimilazione” dell’istituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui all’art. 3, c. 3, della Legge n. 223/1991, ai fini dell’esonero dal versamento del contributo in discorso, posto che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni i crisi delle imprese interessate.
In allegato l’interpello.
Min. Lavo interpello per contributo ingresso 2013.12.12
Fonte (Settegrammilavoro)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X