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Validità comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro


News Lavoro
Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali inviate dai datori di lavoro al servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la sede di lavoro - in base a quanto previsto dal decreto legge 76/2013 convertito dalla legge 99/2013 - valgono ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione, compresi quelli a carico dei lavoratori “nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
La circolare n. 57 del 6 maggio 2014 analizza in dettaglio la validità di tali comunicazioni anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e disoccupazione ASpI e miniASpI.

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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