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UNICO: le regole della compensazione


Fisco Ordine Informa

In linea generale, i crediti d’imposta risultanti dal modello UNICO 2014 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione e fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
In altri termini, i crediti rilevati nel modello UNICO 2014 possono essere utilizzati in compensazione già a decorrere dal 1º gennaio 2014. L’utilizzo dei suddetti crediti è condizionato dal fatto che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e pertanto certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate.
Per quanto riguarda il termine finale di compensazione, normativamente è previsto che corrisponda a quello della presentazione della dichiarazione successiva. Tuttavia, il momento della liquidazione delle imposte derivanti dalla dichiarazione successiva rappresenta, in pratica, il termine effettivo entro cui effettuare la compensazione del credito derivante dalla dichiarazione precedente. Infatti, nella determinazione delle imposte entra in gioco il credito dell’anno precedente, nonché la relativa quota già utilizzata.
L’art. 17, D.L. n. 241/1997, come modificato dal D.L. n. 16/2012, prevede alcune limitazioni in ordine alla tempistica e alle modalità per la compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a € 5.000.
Tali regole non riguardano la compensazione verticale dell’IVA (compensazioni IVA su IVA).
La compensazione, nel Mod. F24, del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:
• della dichiarazione IVA annuale;
• dell’istanza trimestrale (Mod. IVA TR).
Come precedentemente visto, si ricorda che il limite in vigore fino al 31 marzo 2012, era pari a € 10.000 e a partire dal 1° aprile 2012, vige il nuovo limite di € 5.000.
Il comma 49-bis, art. 37, D.L. n. 223/2006, dispone che il contribuente che intende compensare il credito IVA annuale o trimestrale in misura superiore al limite sopra indicato è tenuto a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (si veda Provvedimento 21/12/2009 per le modalità tecniche).
In proposito, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’invio del Mod. F24 contenente la compensazione di crediti IVA che superano l’importo annuo di € 5.000 può essere effettuato non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
L’art. 10, comma 1, lett. a), numero 7, D.L. n. 78/2009 dispone che nel caso in cui il credito IVA sia superiore ad € 15.000,00, per poterlo utilizzare in compensazione nel Mod. F24 il contribuente deve ottenere il visto di conformità con riferimento alla dichiarazione da cui il credito emerge, attestante la sussistenza del credito.
Dal periodo d’imposta in corso al 2013, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, per poter utilizzare in compensazione “orizzontale” tramite Mod. F24, il credito superiore ad € 15.000, relativo a:
• imposte sui redditi e relative addizionali;
• ritenute alla fonte;
• imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
• IRAP;
il contribuente deve richiedere l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso è emerso. Non è, invece, richiesta l’apposizione del visto di conformità in caso di riporto del credito nell’anno successivo (compensazione verticale).
Diversamente da quanto disposto ai fini IVA la norma nulla dice in relazione al momento in cui può essere utilizzato il credito relativo alle imposte sui redditi/IVA superiore ad € 15.000,00.
Non sarà necessario per la compensazione di crediti reddituali/IRAP di importo superiore a € 15.000 presentare preventivamente il Mod. UNICO. In pratica, il contribuente potrà compensare i crediti fin dal 1° gennaio, ma entro il 30 settembre dovrà presentare la dichiarazione con l’apposito visto di conformità.
(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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