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Un favoreggiamento allargato


Fisco Ordine Informa

Rischia di incappare nel reato di favoreggiamento il consulente fiscale che assiste il cliente nella voluntary disclosure. Questo l’effetto del mancato inserimento, da parte della legge 186/2014 sul rientro dei capitali, del nuovo reato di autoriciclaggio nell’art. 379 del codice penale. Secondo l’art. 379 cp, la condotta del favoreggiamento reale (che si verifica quando un soggetto aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato) non rileva sul piano penale se il soggetto agente concorre nel reato presupposto poiché, all’uopo, opera la cosiddetta clausola di riserva. Essa scatta anche se il delitto ricorre fuori dei casi previsti dagli art. 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Nello specifico, «chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto». Il mancato inserimento del reato di autoriciclaggio non fa dunque operare il principio di specialità, con tutto ciò che ne deriva in termini di rischi per il consulente tributario. Ora, è probabile che il legislatore non abbia voluto, scientemente, inserire il reato di autoriciclaggio nell’art. 379 cp, tuttavia non ci si può esimere dal rilevare a quali conseguenze andranno incontro il professionista, le banche e tutti coloro che assisteranno i contribuenti che vorranno aderire alla voluntary disclosure per far rientrare i capitali dall’estero, contribuenti per i quali, è opportuno sottolinearlo, si esclude la punibilità proprio in forza della legge 186.
Secondo la legge, l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. Sul piano penale, per effetto dell’art. 5-quinquies, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell’art. 5-quater è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs 74/2000, ed è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli art. 648-bis e 648-ter cp. Inoltre, le condotte previste dall’art. 648-ter.1 cp non sono punibili se commesse sino alla data del 30 settembre 2014.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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