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Un diritto all’oblio per i falliti


Ordine Informa

Diritto d’oblio sulle informazioni relative a fallimenti, pignoramenti e ipoteche. Dopo dieci anni cala il sipario. Lo schema di codice deontologico sulle informazioni commerciali, elaborato dal garante della privacy (deliberazione n. 96 del 19 febbraio 2015), disponibile sul sito www.garanteprivacy.itdisciplina il settore dei servizi informativi sulla solvibilità e affidabilità delle persone, con alcune semplificazioni per gli operatori del settore: niente consenso per  il trattamento dei dati (mantenuto negli standard del codice)e informativa semplificata: basta metterla sul sito internet. Il provvedimento è in consultazione pubblica per 40 giorni (a partire dalla pubblicazione in GU dell’avviso) e, una volta varato nella forma definitiva, diventerà applicabile entro un anno.
A CHI SI APPLICHERÀ. Il codice riguarda le informazioni commerciali riferite a persone fisiche, provenienti da elenchi e registri pubblici registri, elenchi e le informazioni pubblicamente accessibili da chiunque. Riguarda anche i dati personali forniti direttamente dagli interessati. Sono esclusi  i dati sensibili ed i dati giudiziari, eccetto i soli dati giudiziari provenienti da fonti pubbliche o da quelle pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque.
PUBBLICI  ELENCHI. Nell’ambito rientrano il registro delle imprese e gli elenchi dell’Agenzia delle Entrate, tra i quali rientrano le ex conservatorie dei registri immobiliari e l’ufficio del catasto, il pubblico registro automobilistico e l’anagrafe.
FONTI ACCESSIBILI. Tra le fonti pubblicamente accessibili, cui si può attingere,  rientrano i quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo regolarmente registrate; gli  elenchi  categorici ed elenchi telefonici. Rientrano anche i siti internet appartenenti agli interessati, i siti di enti pubblici, di associazioni di categoria ed ordini professionali. Costituiscono fonte pubblica anche i quotidiani e testate giornalistiche on-line  (diverse da quelle cartacee) nel numero minimo di tre, che confermino le informazioni oggetto di comunicazione e che risultino regolarmente registrati. Sono fonte da cui si può attingere anche i servizi on-line di elenchi telefonici e categorici.
DATI GIUDIZIARI. Per le informazioni commerciali si possono i dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, è consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi  negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio  e senza alcuna possibilità di apportare  modifiche al contenuto  e di utilizzarle a fini di informazioni valutative.  

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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