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Tutela del lavoro autonomo: uno statuto per professionisti e P. IVA


Ordine Informa

Il ddl che contiene il job act del lavoro autonomo, co.co.co. e professionisti.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il tanto atteso Ddl sul lavoro autonomo che tutela professionisti, partite IVA e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.). Si tratta di una sorta di Statuto dei lavoratori con tutele apposite per chi non ha un tradizionale contratto di lavoro dipendente e lavora come libero professionista o con contratti esterni di collaborazione.
Ecco, in pillole, le misure che sono state approvate.
L’assicurazione sul cliente che non paga
Partite Iva e professionisti potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio di insolvenza del cliente. L’incentivo fiscale si applica alle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo (tali spese si distinguono da quelle per l’assicurazione obbligatori per i danni).
Formazione e aggiornamento
È possibile dedurre il 100% delle spese di formazione e aggiornamento professionale fino a un tetto massimo di 10mila euro. Vengono così ricomprese le spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (è escluso l’incentivo fiscale per le spese di viaggio e soggiorno).
Si prevede anche l’integrale deducibilità delle spese per i servizi di ricollocazione (presso centri per l’impiego e agenzie privati dovrà esserci uno sportello dedicato agli autonomi)
Spese per servizi
Deducibilità sempre al 100%, ma nei limiti di 5mila euro, anche per le spese per i servizi per il lavoro; si potranno dedurre anche le spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Maternità
Viene prevista una indennità di maternità che si potrà percepire anche continuando a lavorare. Inoltre, fino a tre anni di vita del bambino è possibile usufruire di congedi parentali di sei mesi.
In caso di gravidanza, il rapporto di impiego non si estingue ma rimane sospeso, senza retribuzione, per un periodo massimo 150 giorni
Malattia e infortunio
Ampia tutela anche se l’autonomo si ammala o si infortuna. Il rapporto contrattuale non si estingue ma si sospende fino a massimo 150 giorni. Inoltre, in caso di malattia e di infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e infortunio fino a un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di stop.
Pagamenti entro 60 giorni
Il contratto non potrà prevedere tempi di pagamento superiori a 60 giorni dall’emissione della fattura. La clausola contraria sarà considerata nulla perché abusiva.
Immodificabilità del contratto
Sono nulle le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente (o recedere senza preavviso) dal contratto.
Invenzioni
In caso di apporti originali o di vere e proprie invenzioni fatte dal lavoratore autonomo in esecuzione o in adempimento del contratto, i relativi diritti di utilizzo economico spettano al professionista, e non al committente, che al più ne può trarre un vantaggio.
Lavoro da computer
Ampie tutele vengono previste per il cosiddetto lavoro agile, modalità di lavoro subordinato svolto in parte da “remoto”, con smartphone o computer: il lavoratore ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei suoi colleghi che svolgono la stessa mansione.
Inoltre l’autonomo potrà beneficiare della detassazione del premio di produttività.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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