Skip to main content

Ticket sui recessi, oggi la scadenza


News Lavoro Ordine Informa

Scade oggi, 17 giugno 2013, il termine per versare il cosiddetto ticket sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodi di paga da gennaio a marzo 2013, introdotto dalla legge 92/2012 a finanziamento dell’Aspi, in aggiunta a quello ordinario e a quello addizionale sui rapporti non a tempo indeterminato.
Questo contributo, che è stato oggetto di analisi da parte dei consulenti del lavoro, è dovuto anche quando il lavoratore, pur trovandosi in una categoria tra quelle dei potenziali beneficiari della nuova indennità di disoccupazione, non possa vantare l’accredito contributivo sufficiente a percepire il sussidio.
Sono escluse dal ticket solo le dimissioni, ad eccezione di quelle avvenute per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità; le risoluzioni consensuali (salvo specifiche casistiche); il decesso del lavoratore; gli esodi di lavoratori “anziani” avvenuti secondo le disposizioni della riforma, anche riferiti al personale dirigente.
Per un periodo transitorio restano fuori anche i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi appalti, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, e le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura cantiere (fino al 31 dicembre 2015); i licenziamenti collettivi (fino al 31 dicembre 2016).
Nonostante questi aggiustamenti, il quadro che si presenta ai datori di lavoro è ancora frastagliato di criticità, soprattutto perché il versamento del ticket scatta anche per alcune causali non propriamente derivanti dalle scelte imprenditoriali: sicuramente i consulenti del lavoro possono supportare le imprese ad illustrare il funzionamento ed il calcolo del contributo, in relazione all’anzianità aziendale del lavoratore. Vi sono infatti forti discrepanze tra il quadro normativo e le istruzioni fornite in merito dall’Inps.
Un ripensamento sarebbe altresì auspicabile in merito ai criteri di conteggio del contributo nelle ipotesi di recesso riguardanti i contratti part-time (l’Inps non ha operato alcun distinguo rispetto ai lavoratori full-time), in capo ai quali vige solitamente il criterio di computo in proporzione all’orario di lavoro. Così come andrebbe chiarito, il calcolo riguardante i contratti di lavoro a chiamata e tanto altro.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X