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Tenuità del fatto: una guida per l’imputato e il danneggiato


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Archiviazione del procedimento penale: la nuova causa di non punibilità per i reati lievi; la guida e tutto ciò che c’è da sapere.
Il 2 aprile entrerà in vigore il decreto sulla non punibilità di alcuni reati per tenuità del fatto: ecco una breve guida utile sia all’indagato/imputato, sia al danneggiato per conoscere i reati a cui si applica, le procedure, i diritti e le conseguenze della nuova disciplina.
In questa guida si illustreranno punto per punto le novità e le conseguenze della nuova disciplina sulla non punibilità di alcuni reati per “particolare tenuità del fatto”, offrendo a chi sia accusato di un reato o a chi ne sia stato vittima informazioni utili per tutelare al meglio i propri diritti.
La tenuità e la non abitualità
Anzitutto, bisogna precisare che il decreto legislativo che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile [1] conosciuto ormai da tutti per avere introdotto la non punibilità per “tenuità del fatto” non stabilisce che un reato non vada punito per la sola tenuità dell’offesa: il nuovo art. 131-bis del codice penale prevede infatti che il reato possa non essere punito non solo quando il fatto sia di «particolare tenuità», ma anche quando il comportamento del colpevole risulti «non abituale» [2].
Si vuole evitare, quindi, che chiunque si senta “libero” di ripetere più volte comportamenti che, considerati singolarmente, possono anche essere di scarso rilievo.
In altre parole, potrà evitare la pena chi rubi una volta al supermercato pochi prodotti di scarso valore, oppure la persona che rivolga una volta ad un condomino in ingiuria, ma se i piccoli furti al supermercato si ripetono, oppure le offese tra condomini diventano abituali, allora il colpevole non potrà più sperare nell’applicazione della nuova legge.
L’indagato/imputato non potrà quindi invocare la non punibilità quando:
– abbia già commesso altri fatti che risultano simili per condotta, scopo od oggetto di offesa;
– abbia commesso un reato che riguarda comportamenti abituali, plurimi o reiterati: è ad esempio il caso dello stalking, per il quale il colpevole non potrà ottenere la non punibilità, neanche per una volta;
– sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
La non punibilità è esclusa anche quando:
– l’autore abbia agito per motivi abbietti o futili;
– abbia agito con crudeltà o con sevizie;
– abbia approfittato delle condizioni di età o di altre condizioni della vittima (es. anziano, minore, disabile);
– il reato abbia provocato nella vittima lesioni gravissime o la morte.
Procedura: l’archiviazione nella fase delle indagini
Il procedimento penale contro l’indagato può concludersi già nella fase delle indagini, prima di arrivare al vero e proprio giudizio. Il pubblico ministero, infatti, può chiedere al giudice l’archiviazione quando ritiene che il fatto sia di particolare tenuità e non sia abituale [3].
In questo caso, però, il pubblico ministero deve informare della richiesta la persona offesa (cioè la vittima) del reato. Questa, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, può dichiarare di opporsi alla richiesta di archiviazione, esponendone le ragioni: ad esempio la vittima potrà dimostrare di aver subito un danno grave a causa del reato, o, ancora, che l’indagato ha agito per motivi futili o ha commesso più volte gli stessi fatti ecc.
Se c’è opposizione della persona offesa, il giudice fissa un’udienza nella quale decide o per l’archiviazione, o per il compimento di ulteriori indagini, o infine ordina al pubblico ministero di citare a giudizio l’indagato per essere processato.
Procedura: il proscioglimento nel processo
Se le indagini sono state chiuse e il sospetto colpevole è condotto a giudizio, il giudice può applicare la non punibilità con una sentenza di proscioglimento che può avvenire:
– prima che inizi al processo: nella prima udienza il giudice può infatti ritenere di potere applicare la nuova disciplina anche senza procedere al giudizio, quindi proscioglie immediatamente l’imputato [4];
– alla fine processo: se le prove acquisite nel processo (documenti, testimonianze ecc.) dimostrano che il fatto è di particolare tenuità e non è abituale il giudice pronuncia una sentenza di proscioglimento perché l’imputato non è punibile.
Le conseguenze della non punibilità: l’iscrizione nel casellario giudiziale
L’archiviazione o il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non equivalgono ad una assoluzione, quindi producono comunque delle conseguenze negative per l’indagato/imputato.
I provvedimenti giudiziari che concedono la non punibilità sono iscritti nel casellario giudiziale [5] del sospetto colpevole e vi rimangono per il periodo di 10 anni. Ciò è stato previsto per permettere al giudice di conoscere se la stessa persona ha già goduto altre volte della causa di non punibilità e, quindi, ha già commesso in passato altri reati, anche se di minima gravità.
Dopo il termine di 10 anni, l’iscrizione è cancellata [6].
Al contrario, l’iscrizione non risulterà nel casellario giudiziale richiesto dall’interessato, che quindi – in assenza di altre iscrizioni – risulterà nullo anche se la persona è stata prosciolta per particolare tenuità del fatto [7].
Le conseguenze della non punibilità: l’efficacia nei procedimenti civili e amministrativi
Un’altra conseguenza rilevante della sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto, riguarda gli effetti di questa sentenza nei procedimenti civili e amministrativi.
La sola sentenza definitiva di proscioglimento pronunciata al termine del processo, infatti, vale come prova definitiva del fatto che l’imputato ha commesso il reato: il danneggiato, quindi, potrà utilizzarla per chiedere al colpevole e al responsabile civile (es. società di assicurazione) il risarcimento dei danni e le restituzioni in un distinto procedimento civile o amministrativo, senza necessità di dover produrre altre prove della colpevolezza [8].
L’archiviazione nelle indagini o il proscioglimento all’inizio del processo non hanno invece nessun effetto nei procedimenti civili o amministrativi per il risarcimento o le restituzioni.
Quali sono i reati a cui si estende la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La legge stabilisce che la nuova causa di non punibilità sia applicata solamente per i reati puniti con la pena pecuniaria, oppure con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni [9].
Di seguito un elenco dei reati più comuni per i quali è applicabile:
– guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: si tratta di reati molto comuni e per i quali sono previste sanzioni accessorie come la sospensione della patente e la confisca del veicolo, è probabile quindi che nella pratica i giudici finiscano per non applicare la non punibilità per tenuità del fatto ricorrendo a motivi come l’elevato tasso alcolemico oppure la pericolosità della condotta di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
– detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, limitatamente ai fatti di lieve entità;
– abuso d’ufficio;
– violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
– resistenza a un pubblico ufficiale;
– oltraggio a un pubblico ufficiale;
– evasione: è probabile che riguardo a questo reato i giudici saranno – comprensibilmente – molto restii ad applicare la non punibilità;
– esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia;
– molti reati di falso come ad es. il falso materiale del pubblico ufficiale in certificati, il falso ideologico commesso da privato, l’uso di atto falso ecc.;
– atti osceni;
– tutti i reati contro gli animali;
– percosse;
– lesione personale non aggravata;
– rissa;
– lesioni colpose;
– abbandono di minori o incapaci;
– omissione di soccorso;
– ingiuria;
– diffamazione;
– violenza privata;
– minaccia, anche aggravata;
– detenzione di materiale pedopornografico;
– violazione di domicilio;
– accesso abusivo ad un sistema informatico;
– rivelazione del segreto professionale;
– furto semplice;
– danneggiamento;
– truffa, anche aggravata;
– frode informatica;
– insolvenza fraudolenta;
– circonvenzione di persone incapaci;
– appropriazione indebita.
La legge non stabilisce espressamente che la non punibilità per particolare tenuità del fatto possa essere concessa solo una volta, ma i giudici saranno certamente molto più severi quando una persona ne abbia già usufruito.
Per quanto riguarda i reati già commessi la nuova legge è applicabile, ma il giudice potrà rifiutare la concessione della non punibilità quando l’indagato/imputato abbia già commesso in passato altri reati simili per condotta, scopo od oggetto di offesa.
[1] D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
[2] Cod. pen., art. 131-bis
[3] Cod. proc. pen., art. 411
[4] Cod. proc. pen., art. 469
[5] D.P.R. n. 313/2002, art. 3, comma 1, lett. f)
[6] D.P.R. n. 313/2002, art. 5, comma 2, lett. d-bis)
[7] D.P.R. n. 313/2002, art. 24, comma 1, lett. f-bis)
[8] Cod. proc. pen., art. 651-bis
[9] Cod. pen., art. 131-bis
(Autore: Andrea Iurato)
(Fonte: La legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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