Skip to main content

Telecamere contro rapine: il datore di lavoro deve tutelare i dipendenti


Ordine Informa

Sicurezza: spetta il risarcimento al lavoratore che ha subito lo shock dopo il tentativo di rapina se in ufficio manca il deterrente della videosorveglianza.
Il datore di lavoro deve tutelare la sicurezza sul posto di lavoro in tutti gli aspetti e sfaccettature, eventualmente anche con sistemi antirapina o che, comunque, possano fungere da deterrente nei confronti dei malintenzionati. E allora, se è vero che la videosorveglianza è vietata sul luogo di lavoro se volta a controllare l’attività dei dipendenti, essa diventa addirittura obbligatoria fuori dall’esercizio commerciale, dall’ufficio bancario o postale quando può servire ad allontanare i possibili rapinatori. Di conseguenza, il datore che non rispetti questo dovere di tutela nei confronti dell’integrità fisica e psicologica del proprio dipendente, non installando un sistema di telecamere antifurto, lo deve risarcire nel caso di shock causato dall’ingresso di persone armate nell’ufficio.
Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di questa mattina [1]. Correttamente la Corte osserva che, laddove c’è maneggio di denaro, la videosorveglianza non serve solo a identificare i colpevoli, ma ha anche effetti dissuasivi e quindi anche preventivi.
I giudici supremi ricordano che è preciso dovere del datore di lavoro predisporre e mantenere in efficienza quei mezzi di tutela, concretamente attuabili secondo la tecnologia disponibile nel periodo, almeno potenzialmente idonei a tutelare l’integrità fisica del lavoratore in conformità a quanto previsto dal codice civile [2].
“Il che – continua Piazza Cavour – non significa che tali mezzi devono essere certamente in grado di impedire il verificarsi di episodi criminosi a danno del dipendente, bensì che gli stessi devono consistere in quelle misure che, secondo criteri di comune esperienza, possono risultare atti a svolgere, al riguardo, una funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva e protettiva”.
È sbagliato dunque ritenere che l’installazione di sistemi di videosorveglianza possa valere in linea di massima solo per la successiva identificazione degli autori dei reati: si trascura, così facendo, di considerare “che proprio tale possibilità è in sé produttiva di effetti dissuasivi e, quindi, anche preventivi”.
[1] Cass. sent. n. 7405 del 13.04.15.
[2] Art. 2087 cod. civ.

(Fonte: La Legge per tutti)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X