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Sono aumentate, dal 2015, le tipologie di spese scolastiche che danno luogo ad agevolazioni fiscali, con la Legge sulla Buona scuola: non solo i costi di istruzione dei figli possono essere detratti dalle tasse, ma anche le liberalità a favore degli istituti scolastici per determinati interventi di miglioramento, per le quali si può fruire di una detrazione o del cosiddetto school bonus.
Vediamo tutte le spese scolastiche che possono essere detratte dalle imposte nel 730 o nel modello Unico 2016.
Dal 16 luglio 2015 in poi , grazie alla riforma della scuola, è possibile detrarre non solo le spese per la frequenza di asili nido e per studi superiori, universitari e di specializzazione, ma tutte le spese scolastiche sostenute per la frequenza di istituti di ogni ordine e grado:
– asili nido;
– scuole dell’infanzia (cioè scuole materne);
– scuole primarie (ossia elementari);
– scuole medie inferiori;
– scuole medie superiori;
– università;
– master;
– scuole di specializzazione;
– dottorati di ricerca;
– corsi di perfezionamento.
Tra le spese di istruzione detraibili sono comprese, nel dettaglio, quelle per l’iscrizione, per la frequenza e per la mensa.
Non sono invece comprese le spese per l’acquisto di libri di testo e di materiale didattico (per le quali si può comunque usufruire di contributi a livello comunale, secondo bandi e graduatorie basati sul reddito ai fini Isee, pubblicati dagli Enti locali).
Il beneficio fiscale per le spese di istruzione consiste in una detrazione del 19% dei costi dalle imposte per ogni figlio, sino a un massimo di spesa pari a 400 Euro: si posso dunque detrarre sino a 76 Euro per allievo.
Nei 400 euro sono compresi sia i costi di frequenza ed istruzione, che quelli per la mensa.
In merito agli asili nido, il costo massimo che può essere considerato è di 632 euro annui per figlio: poiché la detrazione è pari al 19%, significa che possono essere tolti dalle tasse solo 120 euro. Anche in questo caso nel tetto massimo di 632 euro sono compresi sia i costi di frequenza ed istruzione, che quelli per la mensa.
Non è previsto nessun importo massimo, invece, alla detrazione delle spese universitarie, o per la frequenza di master, dottorati o scuole di specializzazione post-universitaria, per le quali è in vigore una detrazione pari al 19% senza limiti.
La detrazione, però, vale solo se i corsi sono organizzati da un’università pubblica o privata e se sono assimilati, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione.
Se l’istituto frequentato è privato o estero, le spese non sono detraibili in misura superiore a quelle pagate per la frequenza in un’università pubblica.
Possono beneficiare della detrazione per le spese di istruzione:
– i genitori, riguardo alle spese sostenute per i figli a carico; ricordiamo che un figlio è considerato a carico se il suo reddito non supera 2.840,51 euro annui, a prescindere dalla convivenza o meno col genitore; per la suddivisione del carico fiscale tra i genitori, si veda l’approfondimento: Le detrazioni per i familiari a carico;
– l’interessato, cioè chi frequenta il corso di studio, per le spese da lui sostenute.
I costi sostenuti vanno indicati, all’interno del 730/2016, nei righi da E8 a E12, con il codice 12 , mentre le sole spese universitarie vanno indicate col codice 13. Le spese d’iscrizione, di frequenza ed i costi sostenuti per la mensa devono essere opportunamente documentati, conservati ed esibiti in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Possono risultare idonei a dimostrare il pagamento i seguenti documenti:
– ricevute di pagamenti effettuati con bonifici bancari o postali;
– ricevute di pagamenti effettuati tramite conti correnti o bollettini postali;
– Mav relativi al pagamento del servizio mensa;
– attestazioni di pagamento rilasciate dall’istituto scolastico.
Possono essere comunque utilizzabili anche altri tipi di attestazione che dimostrino effettivamente l’avvenuto pagamento.
Lo school bonus è un credito d’imposta previsto per le donazioni in denaro effettuate a favore delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private paritarie.
La donazione deve essere, però, finalizzata alle seguenti attività:
– realizzare nuove strutture scolastiche;
– ristrutturare, migliorare ed effettuare manutenzioni delle strutture scolastiche già esistenti;
– sostenere interventi di potenziamento dell’offerta formativa e di miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
Il credito d’imposta deve essere calcolato su un tetto massimo di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta ed è pari al:
– 65% della donazione, se effettuata negli anni 2016 o 2017;
– 50% della donazione, se effettuata nel 2018.
Lo school bonus può essere fruito in alternativa alla detrazione del 19% prevista per le donazionia favore degli istituti scolastici e delle università.
Come appena accennato, per le liberalità a favore di scuole di ogni ordine e grado ed università, effettuate sotto forma di erogazioni in denaro, è possibile fruire di una detrazione pari al 19% della spesa.
La donazione deve essere però finalizzata alle seguenti attività:
– innovazione tecnologica;
– edilizia scolastica e universitaria;
-ampliamento dell’offerta formativa.
Nel dettaglio, possono essere beneficiari delle erogazioni in denaro:
– gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro;
– le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.
Il beneficio della detrazione non è cumulabile con lo school bonus, né con la detrazione del 19% prevista per le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie (cioè materne, elementari, medie e superiori).
(Fonte: La Legge per tutti)