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Spa, paghi uno prendi 3


Fisco Ordine Informa

Paghi uno e voti tre. Anche nelle spa non quotate viene ammesso di modificare gli atti costitutivi prevedendo, in deroga al principio di democrazia finanziaria, di emettere azioni a voto plurimo. In un primo momento, tuttavia, le modifiche statutarie finalizzate ad introdurre le nuove norme potranno essere realizzate solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
Anche le società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio potranno introdurre il voto limitato o scaglionato.
Sono queste le novità più rilevanti introdotte dal dl 91/2014, approvato dal senato e ora al vaglio della camera.
Le modifiche all’art. 2351 c.c. Rispetto all’articolo in via di abrogazione che si rivolgeva solo alle società chiuse (società di minori dimensioni che non facevano ricorso al mercato del capitale di rischio) il nuovo comma 3° si rivolge indistintamente a tutte le società. La possibilità di ricorrere sia al diritto di voto statutariamente limitato ad una misura massima (es. 10% del capitale sociale con esclusione per le quote eccedenti) che scaglionato (es. un voto per ciascuna azione fino al 5% del capitale sociale, 1 voto ogni 2 azioni oltre il 5 e fino al 10 % del capitale, 1 voto ogni 10 per detenzioni superiori al 10%) viene esteso anche alle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio ai sensi dell’art. 2325-bis c.c. nonchè alle quotate.
Ma la novità sicuramente più rilevante dell’art. 2351 c.c. è da identificarsi nelle nuove previsioni del comma quarto, che introducono, per tutte le spa non quotate la possibilità di creare azioni a voto plurimo consentendo a ciascun possessore di azione di tale categoria di esprimere fino a tre voti. Tale possibilità viene prevista anche limitatamente a particolari argomenti (es. nomina delle cariche sociali, oppure approvazione del bilancio), o subordinatamente al verificarsi di determinati condizioni (es. mancata distribuzione di utili per tre esercizi consecutivi, produzione di perdite oltre certi limiti statutari, superamento di un certo numero di soci, ecc.). Unica circostanza limitativa in merito a tali condizioni (da prevedersi statutariamente) è che esse debbano essere oggettive e non rimesse alla potestà arbitraria di taluno (es. Consiglio di amministrazione).
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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