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Sostituzione, con contratto, per il portiere che va in ferie


Ordine Informa

Il portiere che va in ferie non puo’ essere sostituito da un soggetto, proponendo a quest’ultimo, una prestazione occasionale con il ricorso a “prestO” (prestazioni Occasionale). Ricordiamo che il portiere svolge dei compiti che non hanno i caratteri della occasionalita’, dell’episodicita’ e della sporadicita’, inoltre il lavoro e’ organizzato e rispetta determinati orari fissi.
Poiché ciò varrebbe anche per il sostituto, allo stesso andrà quindi instaurato un rapporto di tipo subordinato (non occasionale), anche se a tempo determinato. Ad avvalorare tale tesi, il recente articolo 54 bis della L.96/2017 il quale afferma che il contratto occasionale “e’ il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità”. La nuova norma prevede un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile per il lavoro occasionale; limite che potrebbe essere superato nel corso del rapporto di sostituzione.
(Autori: AM)
(Fonte: Il Sole24ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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