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Si può lavorare durante maternità e congedo parentale? 


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Astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e svolgimento di lavoro autonomo.
Sono una dipendente in congedo per maternità, ho partita Iva e svolgo anche lavoro autonomo: posso fatturare durante l’astensione obbligatoria? E durante il congedo parentale?

La risposta è negativa in entrambi i casi, ma esistono delle situazioni particolari nelle quali si può lavorare durante il congedo parentale. Vediamo insieme diritti e obblighi relativi all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità.

Divieto di lavorare durante il congedo di maternità

Il Testo Unico maternità/paternità [1], nel prevedere il diritto all’astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio (due mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo), contemplando, per tutte le lavoratrici, la percezione di un’indennità, prevede il contemporaneo divieto di lavorare durante tale periodo: lo ha confermato anche l’Inps, con una nota circolare [2].

Il divieto di lavorare non riguarda soltanto le dipendenti, ma anche le lavoratrici parasubordinate (Co.co.co. e Co.co.pro.), nonché le autonome e le libere professioniste. L’astensione dal lavoro è dunque una condizione necessaria per accedere all’indennità di maternità. Pertanto, non è possibile fatturare durante il periodo di astensione obbligatoria, pena la restituzione di quanto indebitamente percepito. Vero è che la situazione di chi è contemporaneamente dipendente e autonomo o libero professionista è particolare: tuttavia, anche se si sta percependo l’indennità a carico della gestione dei lavoratori dipendenti, e non a carico della Gestione Separata o di altre casse dei lavoratori autonomi, non è possibile svolgere attività in proprio. Alle dipendenze di un’azienda o meno, difatti, si tratta sempre di attività lavorativa. Il suddetto principio vale anche per il lavoro autonomo occasionale e occasionale accessorio (pagato tramite voucher). 

Divieto di lavorare durante il congedo parentale 

Lo stesso discorso vale anche per il congedo parentale, o astensione facoltativa, ma con alcune eccezioni. È in effetti vero che, quando si percepisce l’indennità di congedo parentale, sia come lavoratore dipendente che come autonomo (l’assegno dell’Inps spetta per 3 mesi, per gli iscritti alla Gestione Separata), vige il divieto di prestare altra attività lavorativa, come ribadito dalla già citata Circolare Inps, pena la restituzione di quanto ricevuto dall’Ente. Tuttavia, se il lavoratore ha due rapporti part time come dipendente, può scegliere di fruire del congedo parentale per uno solo dei contratti, senza per questo dover rinunciare all’indennità: questo, poiché non si tratta di una nuova attività lavorativa, ma di una scelta individuale di prosecuzione dell’attività già in essere. Così non è, invece, per chi fruisce del congedo parentale retribuito e fattura in tale periodo, poiché si configura un vero e proprio abuso di diritto. 

Nessun problema, giocoforza, per i lavoratori autonomi non iscritti alla Gestione Separata: per loro, infatti, non esistendo la possibilità di ricevere un assegno per l’astensione facoltativa, non potrà nemmeno configurarsi l’abuso di diritto. 

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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