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Se perdi le fatture salvate sul pc per un virus in hard disk


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Virus informatici o rottura dell’hard disk esterno su cui vengono archiviate le fatture: le conseguenze per professionisti, partite IVA e imprenditori.
Se hai perso tutte le fatture o i documenti contabili che avevi archiviato sul tuo computer solo perché questo è stato infettato da un virus o a seguito di rottura del tuo hard disk portatile, senza aver provveduto al backup dei dati o a una stampa dei documenti, ecco cosa devi sapere.
Diciamo la verità: nell’era in cui tutti i dati sono archiviati dentro una chiavetta USB o nella memoria interna del pc fisso, viene difficile ritornare all’epoca in cui i documenti venivano prodotti dai computer solo per essere stampati e conservati sulla carta tradizione. Eppure, nel caso delle fatture e dei documenti fiscali, la prudenza non è mai troppa. Il che vale anche nell’era di internet, dei cloud e dei sistemi di backup in tempo reale. In questo – come negarlo – la carta dimostra una maggiore versatilità e, per alcuni versi, sicurezza rispetto ai bit.
Se poi dall’altra parte c’è il fisco che, da un lato, non ne vuole certo sapere di negligenze del contribuente nella conservazione dei documenti e, dall’altro, guarda sempre con un certo occhio di sfiducia a qualsiasi giustificazione addotta dal contribuente, si comprende come il rischio è troppo elevato per potersi affidare completamente alle macchine.
La perdita delle fatture o delle scritture contabili determina il rischio, in capo al professionista, alla partita IVA o all’imprenditore, di non poter utilizzare gli elementi in esse contenuti come mezzo di prova in caso di contestazioni. In caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate il contribuente sarà infatti sprovvisto delle prove a proprio favore.
Già sotto un profilo fiscale, la perdita dei documenti contabili è punita con sanzioni amministrative previste che vanno da 1.000 a 8.000 euro [1]. A ciò si aggiunge poi la possibile applicazione delle sanzioni penali e le ricadute in caso di fallimento.
L’unico modo per evitare i problemi col fisco, dunque, è quello di ricostruire la propria contabilità attraverso, per esempio, un contatto con i clienti i quali dovrebbero avere una copia dei documenti fiscali a loro inviati. Anche nelle email “in uscita” è possibile recuperare copie dei documenti spediti.
Ma cosa rischia, concretamente, il contribuente che abbia perso la propria contabilità, fatture e scritture contabili?
Innanzitutto, potrebbe scattare un accertamento induttivo da parte dell’Agenzia delle Entrate [2], a fronte del quale il contribuente potrebbe non riuscire ad addurre alcuna prova valida a propria difesa.
Inoltre, una volta persa la propria contabilità, l’imprenditore o il professionista non potrà più utilizzarla come mezzo di prova in proprio favore, in caso di accertamento fiscale o in altri casi di contestazione.
Come noto, il codice civile [3] prevede l’obbligo di conservazione delle fatture e di tutti i documenti fiscali per 10 anni. La contabilità deve essere conservata in modo ordinato [4] e diligente. Inoltre le scritture contabili vanno conservate fino alla definizione di accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, il che potrebbe portare a superare i 10 anni [5], specie dopo le modifiche ai termini di accertamento introdotte con la legge di Stabilità per il 2016 (cinque e sette anni, che in alcuni limitati casi portano a un termine di accertamento di 14 anni).
Il virus è una valida scusa?
L’esistenza di un virus nel computer non può essere considerata come una valida ragione per escludere la responsabilità del contribuente. Solo la dimostrazione di una forza maggiore che abbia determinato la perdita dei dati potrebbe evitare le sanzioni: si deve trattare, però, di un evento fortuito e imprevedibile (non sempre facilmente dimostrabile). Di certo, la presenza di un virus o la rottura di un hard disk sono episodi tutt’altro che anomali nella normale “vita” di un computer. Tant’è che le stesse norme sulla privacy impongono al professionista e all’imprenditore che tratti dati altrui di dotarsi di un antivirus o di un firewall. Dunque, l’infezione del pc con un virus è proprio la dimostrazione dell’imperizia del suo proprietario.
Sono invece tipiche ipotesi di forza maggiore l’incendio o il furto, sempre che l’interessato non colpe in merito. Stesso discorso per quanto riguarda il terremoto. Secondo la Cassazione [6] solo in caso di perdita incolpevole della contabilità per forza maggiore le limitazioni alla prova previste dalla legge possono essere superate con utilizzo della prova per testimoni.
In tutti i casi di pronunce della Corte di cassazione su perdita di contabilità nei quali sono stati ammessi mezzi di prova estranei alla contabilità, la perdita era ritenuta incolpevole.
[1] Art. 9 del Dlgs 471/1997.
[2] Art. 39, ci. 2, lettera c, del Dpr 600/1973.
[3] Art. 2220 cod. civ.
[4] Art. 2219 cod. civ.
[5] Art. 22 del Dpr 600/1973.
[6] Cass. ord. n. 1650/2010.
(Fonte: La legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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