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Se l’erede riceve una cartella di pagamento di Equitalia


Ordine Informa

Se ricevi, da parte di Equitalia, una cartella di pagamento per conto di un parente ormai deceduto, diversi sono i motivi per contestarla. In particolare deve risultare che la prima richiesta di pagamento sia stata correttamente notificata al de cuius, ossia al familiare defunto. Gli eredi hanno quindi diritto a chiedere che l’ente creditore (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, ecc.) dimostri di aver, a suo tempo, inviato l’atto prodromico al debitore prima che questi morisse (ad esempio, l’accertamento fiscale, la multa a seguito di verbale per violazione del codice della strada, la richiesta di pagamento dell’Imu o del bollo auto, ecc.). Per verificare che ciò sia avvenuto nel rispetto delle regole sulle notifiche, gli eredi possono presentare una istanza di accesso agli atti e chiedere che vengano loro esibiti tutti i documenti attestanti la consegna del primo atto al parente. Se, dall’esame di tale documentazione, dovesse risultare che la cartella di Equitalia è, per i congiunti del deceduto, il primo atto con cui questi apprendono – a distanza di numerosi anni – l’esistenza della richiesta di pagamento, mentre l’ente titolare del credito non deposita documenti idonei a dimostrare la regolarità della notificazione al de cuius, la cartella è nulla e non va pagata.
Se invece il familiare è morto successivamente alla notifica dell’atto prodromico, ci si può ancorare alla prescrizione del credito. Se infatti Equitalia invia una cartella agli eredi dopo molti anni, deve provare di aver notificato una precedente cartella esattoriale anche al de cuius.

Inoltre, fino a un anno dalla scomparsa del familiare le notifiche possono avvenire nell’ultimo domicilio noto di quest’ultimo ed a nome degli eredi impersonalmente (ad esempio “Eredi del sig. Mario Rossi”). Dopo un anno, invece, Equitalia deve verificare nomi e cognomi degli eredi e inviare a ciascuno di essi una cartella autonoma, con tanto di nome e cognome di ciascuno sulla busta. Modalità che va seguita anche prima di un anno dalla morte se i parenti hanno tempestivamente dichiarato, all’Agenzia delle Entrate, il decesso del congiunto.

Gli eredi non devono pagare alcunché se hanno rinunciato all’eredità. Ma se anche l’hanno accettata non devono mai pagare le sanzioni, sicché potranno chiedere a Equitalia lo sgravio di tali addebiti sulla cartella.

Facciamo un esempio: se gli eredi ricevono una cartella esattoriale per una multa conseguente a una violazione del codice della strada commessa dal parente ormai deceduto possono:

– chiedere al Comune di dimostrare loro che la multa fu a suo tempo notificata all’automobilista defunto. Se il Comune non offre tale prova, la cartella è nulla;

– chiedere a Equitalia, se sono decorsi più di cinque anni dalla notifica della multa al defunto, che dimostri di aver inviato una precedente cartella di pagamento all’automobilista defunto. Se anche questa prova non viene fornita la cartella è nulla;

– se, comunque, dalla notifica dell’ultima cartella al compianto familiare a quella notificata agli eredi è decorso più di un quinquennio, la pretesa di Equitalia è ugualmente illegittima;

– se, ad un anno dalla morte dell’automobilista, la cartella viene inviata alla residenza di quest’ultimo e/o senza indicare nome e cognome degli eredi essa è ancora nulla;

– in ogni caso, gli eredi che abbiano rifiutato l’eredità possono rifiutarsi di pagare, chiedendo lo sgravio della cartella;

– quelli che invece l’abbiano accettata possono chiedere lo sgravio delle sanzioni dalla cartella.

[1] G.d.P Lucera, sent. n. 195/16.

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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