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Sanzioni per la deiezione dei cani nella Regione Sicilia: un vero pasticcio….


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Nell’adeguamento Istat delle violazioni, si è verificata una tacita rimodulazione della legge regionale: risultato, un bel pasticcio. Ecco perché.
Nella Regione Siciliana le norme di riferimento sono la Legge regionale 15/2000 e il suo regolamento di attuazione (DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7).
Con la legge regionale 3 luglio 2000, n.15, pubblicata sulla GURS n.32 del 7 luglio 2000, sono state emanate le norme di recepimento della Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”. pubblicata sulla GURI n. 203 del 30 agosto 1991.
Con il Regolamento esecutivo dell’art.4 della legge regionale, pubblicato sulla GURS n. 15 del aprile 2007:
viene individuata le modalità di applicazione per i casi nei quali la legge regionale rimanda specificamente al regolamento di attuazione, definendo gli schemi di convenzione che possono essere adottati dai comuni per la custodia degli animali e le diarie giornaliere rimborsabili alle Associazioni;
sono stati altresì individuati i requisiti per la costruzione dei rifugi pubblici e privati;
è stato definito un protocollo di intervento per la sterilizzazione dei cani randagi e delle colonie feline;
sono state aggiornate le sanzioni alle violazioni della legge regionale (v. schema sotto).
Nel corso dell’ adeguamento Istat sopra menzionato, che teoricamente si sarebbe dovuto fare ogni anno (almeno così dice la legge), stranamente, l’importo della sanzione massima stabilita dall’art. 17, comma 5, della L.R. 15/2000, originariamente previsto in lire 600.000, è diventato € 173,00 invece di € 347,00 (come per es. è avvenuto per l’art. 5 comma 4).
Ne consegue, che per la fattispecie sopra descritta, non vi è stato alcun adeguamento della sanzione, ma piuttosto, si è trattata di una vera e propria tacita rimodulazione della norma regionale (ma realmente la norma contenuta nella legge regionale non è mai stata rimodulata).
Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, la sanzione prevista per chi conduce cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico senza essere munito di apposito dispositivo per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali è di € 56,00 (pari al doppio del minimo di € 28,00), ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R. n. 15/2000 e dell’art. 8 del DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7;
Per chi, invece, non rimuove le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico la sanzione è € 57,67, (pari ad un terzo del massimo di € 173,00), così come modificato dall’art. 8 del DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7.
Il risultato? UN BEL PASTICCIO!!!
Sotto le modalità di riscossione e di pagamento
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Modalità di riscossione della sanzione
Di seguito alla immediata contestazione della violazione da parte degli agenti accertatori, o se questa non vi è stata, alla notificazione degli estremi della violazione (entro 90 giorni), il primo comma dell’art.16 della legge 689/81 prevede il pagamento, con effetti liberatori dall’obbligo del pagamento della somma stabilita a titolo di sanzione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
In caso di mancato pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione provvede all’inoltro del rapporto al Sindaco il quale, in assenza di scritti difensivi, provvederà alla emissione della ordinanza ingiunzione di cui all’art.18 della legge n. 689/81 determinando la somma dovuta per la violazione e ingiungendo il pagamento entro 30 giorni all’autore della violazione.
In assenza di opposizione e di pagamento della sanzione si potrà procedere alla riscossione coattiva della sanzione ai sensi dell’art.27 della citata legge n. 689/81 che prevede che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si possa procedere alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette.
Si rimanda alla applicazione della legge n. 689/81 per tutti gli altri casi previsti.
Modalità di pagamento delle sanzioni nel cap. 1923
Il pagamento delle sanzioni, da imputarsi nel capitolo 1923 del bilancio regionale -entrate extra-tributarie – categoria V “Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, deve essere effettuato esclusivamente tramite versamento diretto in Tesoreria con le seguenti modalità da indicare in calce ai verbali:
a) presso gli uffici provinciali di Cassa Regionale del Banco di Sicilia, che provvederanno al rilascio di apposita quietanza;
b) tramite il servizio dei conti correnti postali intestati a “Banco di Sicilia- Unicredit Group di ………………………….. (indicare la Provincia) – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana” utilizzando i numeri di conto corrente postale di seguito riportati in relazione alla Provincia in cui risiede il trasgressore tenuto al pagamento della sanzione di che trattasi:
– Agrigento c/c postale n. 229922
– Caltanissetta c/c postale n. 217935
– Catania c/c postale n. 12202958
– Enna c/c postale n. 11191947
– Messina c/c postale n. 11669983
– Palermo c/c postale n. 302901
– Ragusa c/c postale n. 10694974
– Siracusa c/c postale n. 11429966
– Trapani c/c postale n. 221911
Nella causale del versamento dovranno essere indicati il capitolo 1923, categoria V , gli estremi del verbale o dell’ordinanza ingiunzione e il codice fiscale del versante.
Al fine di monitorare correttamente il procedimento sanzionatorio e rendere più agevoli le operazioni di definizione dell’iter procedimentale a garanzia del cittadino, si ritiene necessario che l’ufficio che ha irrogato la sanzione acquisisca copia dell’avvenuto pagamento, sarà cura pertanto del trasgressore fornire copia della ricevuta.
Per il versamento delle sanzioni sul capitolo 1923 non è prevista la possibilità di versamento diretto agli sportelli del concessionario degli ambiti provinciali della Sicilia, né mediante delega – Mod. F23 – alle Poste italiane o alle Banche e ciò nelle more che l’Agenzia delle Entrate istituisca un apposito codice tributo per le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, correlato al capitolo 1923.
Il versamento diretto agli sportelli dei concessionari degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate o il versamento mediante delega – Mod. F23 alle poste italiane o alle banche con l’indicazione del codice tributo 741T “Sanzioni amministrative, multe inflitte dalle autorità giudiziaria e amministrativa”, non consente infatti il versamento nel corretto capitolo 1923, sul quale devono affluire le predette sanzioni.
(fonte Diritto.it)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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