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Riscatto ai fini pensionistici attività di vice pretore: sentenza


News Lavoro

La sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 2018, n. 11 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 67, decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 dell’ordinamento della Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), nella parte in cui non era prevista la facoltà di riscatto per il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

Con il messaggio 4 maggio 2018, n. 1866 si comunica che, a seguito della sentenza, è valorizzabile ai fini pensionistici il servizio prestato dai dipendenti degli enti locali in qualità di vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi, mediante riscatto oneroso da richiedere secondo le norme e le modalità previste dall’ordinamento in vigore presso la CPDEL.

Le domande devono essere presentate all’Istituto esclusivamente per via telematica, inserendo nella sezione “tipologia” la dicitura “altro”, digitando “Riscatto servizio prestato come vice pretore reggente” e allegando un’autocertificazione che attesti il periodo di servizio reso e l’ente locale presso cui è stata svolta l’attività.

Le domande di riscatto già presentate e ancora non definite dovranno essere esaminate sulla base dei criteri sopra specificati e anche quelle già respinte, su istanza di parte, potranno essere riesaminate qualora i relativi provvedimenti non siano divenuti definitivi e quindi non impugnabili.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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