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Rimborso IVA 1° trimestre 2016: nuovo modello IVA TR


Fisco

Il rimborso IVA trimestrale relativo al primo periodo 2016 dovrà essere richiesto con il nuovo modello IVA TR approvato con Provvedimento 21.03.2016
I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 633/1972, possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando il modello IVA TR.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21.03.2016, è stato approvato il nuovo modello IVA TR. La predisposizione di un nuovo modello, che sostituisce la precedente versione approvata con Provvedimento del 20.03.2015, è stata resa necessaria per poter adeguare la struttura ed il contenuto del modello IVA TR alle modifiche recentemente introdotte nella disciplina Iva dalla Legge di Stabilità 2016, con particolare riguardo all’innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di latte, bovini e suini, attuato poi con D.M. 26.01.2016.

Il nuovo modello è utilizzabile a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 1° trimestre 2016.

Nel Frontespizio del nuovo modello IVA TR, la casella “Rettifica utilizzo credito”, prevista nel precedente modello per permettere la possibilità di variare la scelta della modalità di utilizzo del credito IVA, come consentito dalla recente Risoluzione n. 99/E dell’11.11.2014, è stata ridenominata “Modifica istanza precedente”. In tal modo, si sono voluti recepire i chiarimenti forniti con la Circolare n. 35/E/2015, la quale, dopo aver richiamato quanto precisato nella Risoluzione n. 99/E/2014, ha affermato che, “con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione”, possono essere corrette o integrate anche le indicazioni rese con riguardo:

– al presupposto per ottenere il rimborso;

– alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia;

– alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria;

non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello IVA TR tempestivamente presentato.

Nel quadro TD, rigo TD9, riservato alla richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione dell’eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, è stata inserita la nuova colonna 2 “Rimborso”, in cui la società controllante deve indicare l’importo richiesto a rimborso.

E’ opportuno ricordare che, già dallo scorso anno, il quadro TD, rigo TD8, è stato rimodulato per recepire le novità in tema di garanzia per i rimborsi IVA introdotte dal Decreto “Semplificazioni fiscali” (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore dal 13.12.2014. Tale decreto, infatti, ha innalzato da € 5.164,57 a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia ai fini del rimborso. Più precisamente:

– per i rimborsi IVA di importo non superiore a € 15.000, non è più richiesta alcuna garanzia;

– per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000: se richiesti da “soggetti a rischio” (es.: soggetti che hanno cessato l’attività, imprese in attività da meno di 2 anni), è necessario prestare apposita garanzia, mentre se richiesti da soggetti considerati “non a rischio”, l’erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni:

1) rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;

2) la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;

3) l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;

4) se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;

5) sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Per richiedere il rimborso del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR, che deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.

Con riferimento al 1° trimestre 2016, il termine ordinario per la presentazione del modello IVA TR è, quindi, il 30 aprile 2016, che però, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 maggio 2016, primo giorno lavorativo utile successivo.

E’ a partire da tale scadenza che dovrà essere utilizzato il nuovo modello IVA TR approvato dal provvedimento delle Entrate del 21.03.2016.

E’ bene, tuttavia, tenere presente che, per le regole di compensazione dei crediti IVA (D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 18-20), secondo le quali i crediti IVA infrannuali di importo superiore a € 5.000 possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello IVA TR, la presentazione del modello IVA TR relativo al 1° trimestre 2016 entro il 30 aprile 2016 consente di utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale superiore a € 5.000 già dal 16 maggio 2016. Invece, la presentazione del modello IVA TR il giorno 2 maggio comporta la possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale superiore a € 5.000 solo a partire dal 16 giugno 2016.

(Fonte: Fisco e Tasse)

(Autore: Erario Anna Eleonora)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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