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Reddito da lavoro autonomo in agricoltura: cumulabilità con la NASpI


News Lavoro

Con il messaggio 21 settembre 2018, n. 3460 si forniscono precisazioni in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 stabilisce la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Con la circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194 l’Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti di 4.800 euro annui.

Pertanto il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo Unico delle imposte sui redditi, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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