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Raccomandata consegnata in ritardo, gli indennizzi previsti


Ordine Informa

Anche se sempre meno usata a causa del diffondersi della posta elettronica certificata, la lettera raccomandata è ancora uno strumento molto utile. É dunque importante sapere quali diritti si hanno quando il nostro plico viene consegnato in ritardo oppure, come a volte succede, non viene consegnato affatto o viene recapitato integralmente lacerato ed irrimediabilmente rovinato.
La prima cosa da dire è che quando ci si reca allo sportello postale per spedire una lettera raccomandata, si stipula un contratto che ha come parti chi spedisce e l’azienda che cura lo svolgimento del servizio postale. Questo contratto viene stipulato proprio nel momento in cui la persona che spedisce paga il prezzo del servizio richiesto, e riceve in cambio la copia del cedolino attestante la spedizione sul quale sono stampigliati il numero della lettera raccomandata (che la contraddistingue nel circuito informatico dell’azienda postale e ne consente sempre l’individuazione) e appunto il prezzo del servizio, variabile in dipendenza del peso del plico. Questi due comportamenti del cittadino e dell’ufficiale postale costituiscono l’incontro della proposta contrattuale e della sua accettazione.

Questo contratto è regolato da condizioni e clausole che sono predisposte unilateralmente da Poste Italiane: l’insieme di queste clausole si trova nella Carta della qualità del servizio postale universale, che può essere scaricata dal sito web dell’azienda, oppure può essere richiesta al servizio di call center della stessa che poi ne curerà l’invio al richiedente, all’indirizzo da questi fornito.

La Carta dei servizi fissa per i prodotti postali degli obiettivi di qualità, cioè pone come scopi del servizio postale dei risultati realistici che l’azienda vuole perseguire per garantire un servizio efficiente ai propri utenti. Per quanto riguarda le lettere raccomandate, gli obiettivi fissati da Poste prevedono nella massima parte dei casi la consegna della raccomandata entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di spedizione, escludendo dal conteggio il sabato.

In caso di ritardo nella consegna del plico raccomandato, o nell’ipotesi di sua mancata consegna, o di consegna del prodotto lacerato, la Carta di qualità prevede una serie di diritti per il mittente che, quindi, può chiedere di essere indennizzato per il disservizio di cui è stato vittima.

Così, la Carta di qualità stabilisce che:

– in caso di recapito della lettera avvenuto oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla spedizione, il mittente ha diritto al rimborso integrale del prezzo pagato allo sportello;

– in caso di recapito della raccomandata oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello di spedizione, il mittente ha diritto ad un rimborso forfettario fissato in € 15, oltre al costo di spedizione;

– in caso di recapito del plico oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo a quello di spedizione, di mancato recapito o di totale danneggiamento del plico, il rimborso ammonta ad € 30 oltre al costo di spedizione. Per totale danneggiamento deve intendersi la distruzione completa del piego postale.

Quando si verifica una di queste situazioni, che sono da considerarsi veri e propri inadempimenti degli obblighi assunti dal servizio postale al momento della spedizione del plico, il cittadino può presentare reclamo e domandare l’indennizzo cui ha diritto.

Le modalità di presentazione del reclamo sono le seguenti:

– compilazione del modulo apposito presente presso ogni Ufficio postale e consegna diretta allo sportello, senza costi di alcun genere;invio del modulo per piego raccomandato a Poste Italiane, Casella postale 160 . 00144 Roma, sopportando il costo di spedizione della stessa;

-‘invio del modulo via posta elettronica certificata agli indirizzi PEC pubblicizzati sul sito internet di Poste Italiane, ovviamente senza costi di alcun genere.

Attenzione però: al reclamo deve sempre essere allegata la prova della spedizione, cioè una copia del talloncino ove si attesta l’avvenuto inoltro della lettera ed il costo pagato per il servizio.

(Autore: Alessandro Galati)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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