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Quando una norma può avere valore retroattivo?


Ordine Informa

Efficacia retroattiva di leggi, norme penali e civili, sentenze della Corte Costituzionale e degli altri tribunali: salvo eccezioni, la norma non dispone che per il futuro.
Come regola generale le norme giuridiche non hanno effetto retroattivo: esse, cioè, possono regolare solo casi sorti successivamente all’entrata in vigore della norma stessa e non quelli, invece, già realizzatisi. Per esempio: se il candidato supera un concorso presso una pubblica amministrazione e, successivamente alla sua assunzione, interviene una legge che, per quello stesso posto, prevede l’obbligo di una laurea specifica, il lavoratore non può più essere licenziato.
Infatti le disposizioni sulla legge in generale [1] stabiliscono che “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Questo divieto, però, non è assoluto e incontra alcune eccezioni. Ed anzi, di recente l’eccezione sta diventando più frequente di quanto dovrebbe essere. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che una norma possa avere valore retroattivo se ciò risponde a un criterio di ragionevolezza e di maggiore giustizia.
Per esempio: sarebbe ragionevole e giusto riconoscere un valore retroattivo a una norma che riconosce tardivamente un certo diritto a una certa categoria di persone.
Le norme penali
Per le norme penali, invece, bisogna fare un discorso a parte. Infatti, la Costituzione [2] – ed essa non può essere derogata (salvo da un’altra norma di pari rango), al contrario della legge ordinaria, come invece le disposizioni generali prima viste – stabilisce quanto segue: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. In buona sostanza, questo significa che:
– le norme penali che comportano un trattamento più sfavorevole a chi ha commesso un reato (per esempio un inasprimento di pena) non possono mai avere efficacia retroattiva;
– al contrario, le norme penali che comportamento un trattamento più favorevole (per esempio, cancellano un reato, diminuiscono una pena, ecc.) assumono sempre efficacia retroattiva.
Per esempio: se Tizio sta per essere condannato a due anni di reclusione per un delitto che una norma successiva ha reso punibile con una semplice multa, si salverà dal carcere. E questo perché non è giusto mandare in galera una persona solo perché ha commesso una condotta magari poche ore prima di un altro soggetto, sottoposto invece a un trattamento più favorevole. Di regola, infatti, la norma penale è lo specchio del sentimento del popolo e di quanto “disvalore” viene attribuito a un determinato comportamento. Pertanto, se la legge decide di “alleggerire” il carico sanzionatorio di un reato è perché ritiene che tale condotta non abbia più quel significato forte che in precedenza le si attribuiva. Ecco perché è giusto che la sanzione abbia efficacia retroattiva anche a chi stava per essere condannato o a chi già stava scontando la pena.
Le sentenze della Corte Costituzionale
Attenzione a non confondere: le sentenze della Corte Costituzionale hanno, di fatto, valore retroattivo perché esse (quando accolgono un ricorso) cancellano dal nostro ordinamento una legge. In pratica è come se la norma non fosse mai esistita e ciò non può che riversarsi anche sui fatti passati perché il giudizio di contrarietà della disposizione alla nostra Costituzione riguarda non solo il presente e il futuro, ma anche il passato. Un esempio di questi giorni: se una norma di legge sospende la rivalutazione delle pensioni all’aggiornamento ISTAT e poi interviene una sentenza della Corte Costituzionale ad annullare tale legge, i pensionati che negli anni precedenti non hanno ottenuto la perequazione maturano subito diritto ad ottenerla. Così come, se una sentenza della Corte Costituzionale cancella un’agevolazione fiscale, i contribuenti saranno chiamati a versare la differenza.
Le altre sentenze
Le sentenze dei giudici sono cosa completamente diversa dalle sentenze della Corte Costituzionale. Esse infatti hanno solo valore interpretativo e valgono solo per le parti in causa e non per tutta la collettività (come invece le sentenze della Corte Costituzionale). Ecco perché, quando si sente dire che la Cassazione o un altro Tribunale, ha dichiarato che il proprietario di casa ha diritto a ottenere il pagamento dei canoni di locazione anche se l’inquilino non abita l’appartamento per ragioni personali, non si fa altro che chiarire la portata di una legge, per come l’ha sempre avuta.
In pratica
Regola generale: le norme giuridiche non hanno valore retroattivo.
Le norme di diritto penale hanno efficacia retroattiva solo se contengono disposizioni più favorevole a chi ha commesso un reato.
Le altre norme possono avere efficacia retroattiva solo quando ciò corrisponda a criteri di ragionevolezza e di maggiore giustizia.
[1] Art. 11 disposizioni sulla legge in generale.
[2] Art. 25, co. 2.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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