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Professionisti risarciti se il gestore telefonico non dà il tablet per le ferie


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Inadempimento contrattuale per il computer portatile e il nuovo piano tariffario: risarcimento del danno per mancata consegna.
L’offerta è di quelle ghiotte: “Se passi con la nostra compagnia telefonica, ti regaliamo un tablet e hai il primo mese di connessione gratuita”. Ma poi, per una ragione o per un’altra, il gestore tlc non consegna l’apparecchio e il professionista, che aveva fatto affidamento sull’uso del nuovo gioiellino con la mela stampata, non può più lavorare sotto l’ombrellone. Risultato: la vacanza è rovinata e il lavoro perso. Con tanto di risarcimento in favore del consumatore che, in questo caso, può anche decidere di recedere dal contratto perché ormai non più interessato all’offerta.
A dirlo è il giudice di pace di Macerata con una sentenza di questi giorni [1].
Anche l’offerta fatta al telefono dal gestore della compagnia di cellulari, che propone un nuovo piano tariffario con il tablet in regalo, impone il rispetto dei termini dell’accordo orale. I tempi vanno rispettati, almeno nei limiti di quelle che sono le normali e prevedibili attese per la capillare distribuzione dei prodotti. Così, il cliente, fatte le sue valutazioni, aderisce all’offerta, decide di desistere dall’acquisto del mini-computer al negozio e di attendere quello in promozione. Proprio questa aspettativa, se frustrata, è causa di danno e giustifica il risarcimento con la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
Ovviamente, a tal fine, se non dovesse bastare la telefonata e la lettera di diffida alla compagnia telefonica, sarà necessario il ricorso al giudice di pace: insomma la causa ordinaria è l’unica soluzione per ottenere il risarcimento e la disdetta del contratto. E, in quella sede, si potrà anche argomentare di aver subito un maggior danno, come nel caso della sentenza qui in commento in cui il cliente, professionista che aveva programmato di poter lavorare con il tablet durante le ferie, ha visto sfumare, dopo ben due mesi di attesa, la possibilità di gestire le pratiche in spiaggia.
Il maggior danno, per ovvie ragioni, andrà provato e non basterà semplicemente dedurlo. Insomma, per evitare che si “sparino” importi risarcitori incongrui e ingiustificati, la legge richiede che il danno da lucro cessante e quello non patrimoniale siano supportati da idonee prove. In ultima analisi, in assenza di puntuale dimostrazione dei danni patrimoniali effettivi, si può chiedere al giudice un risarcimento in via equitativa, ossia secondo quanto appare congruo ed equo al magistrato.
Nel caso di specie, il giudice richiama anche il danno per vacanza rovinata, anch’esso però liquidato in via equitativa (quindi, non aspettatevi importi particolarmente elevati).

(Fonte: La Legge per tutti)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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