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Professionisti e collaborazioni: pagamento entro 60 giorni fattura


Ordine Informa

Job Act sul lavoro autonomo: le tutele per partite IVA, professionisti e i co.co.co. 
Le fatture emesse dal professionista, dai titolari di contratto di collaborazione (co.co.co.) e, in generale, da tutte le partite IVA diverse da imprese dovranno essere pagate entro massimo 60 giorni dalla loro emissione: un termine superiore eventualmente stabilito in contratto sarà considerato nullo in quanto clausola abusiva. Lo prevede il nuovo ddl sulle tutele del lavoro autonomo che, in questi giorni, verrà votato dal Consiglio dei Ministri. 

Numerose le altre novità: la possibilità di dedurre interamente dalle tasse (e non solo per il 50%, come inizialmente previsto) le spese per la formazione e aggiornamento professionale, fino a un limite massimo di 10mila euro.

Saranno interamente deducibili (entro i 5mila euro l’anno) anche le spese sostenute per i servizi per il lavoro (i centri per l’impiego e le agenzie private dovranno avere operatori dedicati per professionisti e partite Iva); in caso di maternità, i lavoratori autonomi avranno la possibilità di ricevere l’indennità pur continuando a lavorare (non scatta, quindi, l’astensione obbligatoria). Alla nascita del bambino, poi, si avrà diritto a un congedo parentale di sei mesi (entro i primi tre anni di vita del bambino). 

Il ddl fornisce una definizione di clausole e condotte abusive: si considerano tali, e quindi prive di effetto, tutte le clausole inserite nel contratto che attribuiscono una posizione preminente al committente (la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto a prestazioni continuative, di recedervi senza congruo preavviso) e quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del committente, della fattura (partite Iva) o della richiesta di pagamento (co.co.co. e lavoro autonomo occasionale).

Il contratto di lavoro autonomo dovrà necessariamente avere forma scritta e, pertanto, si considererà abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma diversa da quella scritta.

Infine il nuovo testo stabilisce che, in caso di presenza di clausole abusive, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da parte del committente.

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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