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Prescrizione dei crediti da lavoro: giurisprudenza da rivedere con il Jobs Act?


Ordine Informa

Con l’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti cambia il regime di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi derianti da un rapporto lavoro? Il dubbio sorge perchè, fino a quando vigeva la c.d. tutela reale, cioè il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro sancito dall’articolo 18 (nella versione originaria) dello Statuto dei lavoratori, la giurisprudenza aveva creato un doppio regime di decorrenza della prescrizione, differenziato in relazione al grado di “stabilità” del rapporto: decorrenza immediata, per i rapporti garantiti dalla tutela reale, e decorrenza solo dalla fine del rapporto, per i rapporti non assistiti da questa tutela. 
Va ricordato che in virtù della prescrizione, un soggetto perde la facoltà di rivendicare un diritto, se non lo esercita entro un determinato periodo di tempo; questo periodo, secondo l’art. 2935 del codice civile, inizia a decorrere “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. 
L’applicazione di questa regola ai crediti retributivi nascenti dal rapporto di lavoro (soggetti a una prescrizione di norma quinquennale) è stata oggetto di alcuni interventi della Corte Costituzionale, accomunati dalla finalità di tutelare i lavoratori e, in particolare, di evitare che qualcuno rinunci a rivendicare il proprio diritto retributivo per paura di essere licenziato. 
Per dare una tutela piena ed effettiva in queste situazioni, la Corte ha modificato la norma del codice civile, stabilendo che la prescrizione per i crediti retributivi inizia a decorrere dal termine del rapporto di lavoro per tutti quei lavoratori non garantiti dalla tutela reale dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (in primo luogo, quindi, i dipendenti delle imprese che non superano i 15 dipendenti per unità produttiva).
Per i rapporti assistiti dalla reintegrazione sul posto di lavoro, invece, la Corte non ha ritenuto necessario spostare l’inizio della decorrenza della prescrizione alla fine del rapporto, in quanto la stabilità garantita dalla legge sarebbe sufficiente ad escludere ilrischio di perdita del posto di lavoro; pertanto, per questi dipendenti  la prescrizione inizia a decorrere durante lo svolgimento del rapporto e, precisamente, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Questa giurisprudenza deve misurarsi con le novità introdotte dal d.lgs. n. 23 del 2015. Con il c.d. contratto a tutele crescenti, le persone assunte a partire dal 7 marzo 2015 sono soggette a un regime sanzionatorio in materia di licenziamenti nel quale la reintegrazione sul posto di lavoro costituisce l’eccezione alla regola, consistente nel risarcimento del danno.
Questo cambiamento di assetto potrebbe avallare una rilettura da parte della giurisprudenza degli orientamenti della Corte Costituzionale, volta a a far iniziare la decorrenza della prescrizione dal giorno della cessazione del rapporto anche per i dipendenti delle imprese con più di 15 dipendenti. 
Va peraltro evidenziato che la questione non si pone solo con le tutele crescenti, ma interessa anche i c.d. vecchi assunti, per i quali ancora valgono le regole introdotte dalla legge 92 del 2012 (la riforma Fornero). Questa legge ha modificato in profondità l’articolo 18, spostando in maniera decisa il baricentro delle tutele previste in caso di licenziamento ingiustificato: nella norma, la reintegrazione costituisce una tutela residuale, applicabile solo in casi specifici (fatto inesistente, casi previsi dai ccnl, licenziamento economico manifestamente infondato, violazione criteri di scelta nei licenziamenti collettivi), mentre la regola generale è quella del risarcimento. Non è da escludere, quindi, che la rilettura dei principi formulati Consulta in tema di prescrizione si estenda anche ai c.d. vecchi assunti.

(Fonte: Lavoro&Impresa)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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