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Posso avere due contratti part time?


Ordine Informa

Nessuna legge vieta il cumulo dei contratti di lavoro e delle relative prestazioni, pertanto è pienamente lecito svolgere più rapporti di lavoro a tempo parziale alle dipendenze di aziende diverse.
I contratti, peraltro, possono essere più di uno: l’unico limite previsto è relativo all’orario di lavoro.

Quando lo stesso lavoratore svolge più prestazioni lavorative contemporaneamente, devono essere rispettati i limiti di orario ed i riposi minimi previsti dal Decreto sull’orario di lavoro [1], che rappresenta la normativa essenziale in materia, valida a prescindere dal settore aziendale e dal contratto collettivo applicato.

In particolare, il dipendente può prestare servizio per un massimo di 48 ore settimanali, come media in un arco di tempo pari a 4 mesi (ad esempio, in una settimana del periodo di riferimento è possibile lavorare per 52 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo si lavora per 44 ore, o meno).

Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:

– il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);

– il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non è possibile considerare alcuna media).

Il lavoratore, dunque, ha l’onere di comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti indicati, e di fornire ogni altra informazione utile al riguardo [2].

Quando si svolgono più rapporti a tempo parziale, ogni prestazione va considerata singolarmente: ciò significa che, per l’applicazione delle maggiorazioni dovute per il lavoro supplementare e straordinario, bisogna prendere a riferimento il solo orario svolto presso ciascun datore, e non la somma delle ore lavorate nel complesso. 

Non bisogna dimenticarsi, nello svolgimento di più contratti contemporaneamente, dell’esistenza dell’obbligo di fedeltà nei confronti di tutti i datori di lavoro, uno dei doveri fondamentali in capo al dipendente. Obbligo che si concretizza nel divieto di concorrenza: pertanto, se le attività svolte risultano concorrenti, per evitare il rischio di essere licenziato il lavoratore deve essere esplicitamente autorizzato dai datori in merito.

Il problema dell’orario di lavoro non si pone nel caso in cui il dipendente svolga contemporaneamente un’attività di lavoro autonomo, occasionale o con partita Iva. In questo caso, difatti, non è vincolato ad alcun orario lavorativo, dunque relativamente ad orario massimo e riposi viene preso a riferimento il solo lavoro dipendente.

[1] D.L. n. 66/2003.

[2] Circ. Min. Lav. N.8/2005.

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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