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Polo unico: online il servizio “Richiesta visite mediche di controllo”


News Lavoro

Dal 1° settembre 2017 prende avvio il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC)  che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati), sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

Il decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 dispone l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato per quanto concerne le fasce orarie di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite di controllo e la definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

In attesa della pubblicazione del decreto, le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici rimangono quelle sinora vigenti: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, che qualora il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio per giustificati e documentati motivi deve darne preventiva comunicazione alla pubblica amministrazione di appartenenza alla quale è tenuto a fornire la relativa documentazione giustificativa.

Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.

Qualora il lavoratore non venga trovato al domicilio dal medico fiscale, verrà invitato a presentarsi a visita ambulatoriale presso la struttura INPS territorialmente competente. In sede di visita ambulatoriale il medico INPS valuterà l’effettiva sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro e la relativa prognosi, nonché gli eventuali documenti, solo se di tipo medico-sanitario, prodotti dal lavoratore a giustificazione dell’assenza a visita nelle fasce di reperibilità.

Le valutazioni delle giustificazioni non aventi carattere medico-sanitario sono di competenza del datore di lavoro pubblico al quale il lavoratore è tenuto a fornirle.

Nel rispetto della normativa sulla privacy e il trattamento di dati sensibili, le informazioni e i giudizi medico legali – anche qualora conseguenti a visite disposte su iniziativa dell’Istituto - saranno messi a disposizione del datore di lavoro pubblico, comprese le assenze al domicilio, la mancata presentazione a visita ambulatoriale nonché il giudizio medico sulle giustificazioni di assenza per motivazioni medico-sanitarie.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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