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Permessi per visita medica e motivi sanitari


Ordine Informa

Se l’assenza del lavoratore è dovuta a una visita medica o all’effettuazione di analisi o terapie, può essere considerata come un’assenza per malattia, oppure come un permesso, sia retribuito che non retribuito: questo dipende dal contratto collettivo applicato, dalla categoria di appartenenza del lavoratore (ad esempio in possesso di handicap o d’invalidità) e dalla specifica motivazione dell’assenza.
Vediamo insieme le principali ipotesi di assenze per motivi sanitari ed il trattamento corrispondente.

Se il dipendente si assenta per effettuare delle visite mediche o per sottoporsi a terapie ambulatoriali in regime di day hospital, l’assenza beneficia dello stesso trattamento delle assenze per malattia, come confermato dall’Inps in una sua nota circolare [1].

In particolare, secondo l’Inps, è verificato il requisito della temporanea incapacità lavorativa del dipendente, come avviene per la malattia, quando:

-‘la permanenza nel luogo di cura si protrae per tutta la giornata lavorativa;

– le tempistiche necessarie per rientrare dal luogo di cura non consentono la presenza in azienda del lavoratore;

– la prestazione a cui il dipendente si sottopone è considerata dal medico incompatibile con l’attività svolta.

Il possesso del requisito dell’incapacità lavorativa permette di indennizzare l’assenza come se si trattasse di un normale caso di malattia.

Naturalmente, perché l’assenza sia indennizzata come malattia occorre che la struttura o il centro medico producano un’apposita certificazione, da inviare on line all’Inps; se non è possibile la trasmissione telematica del certificato, è necessario che il personale sanitario rilasci un certificato, redatto su carta intestata, che indichi:

– i dati del dipendente;

– la data di rilascio;

– l’inizio e il termine del ricovero;

– la firma del medico e la descrizione della diagnosi.

Il documento deve essere inviato all’Inps entro due giorni dal rilascio.

In ogni caso devono essere indicati i dati del datore di lavoro, l’indirizzo di reperibilità ed un eventuale recapito per controlli.

Gli accertamenti diagnostici di breve durata solitamente non sono assimilabili alle assenze per malattia, a meno che non si tratti di controlli:

– urgenti e non effettuabili al di fuori dell’orario lavorativo;

– talmente invasivi da richiedere una convalescenza.

Se il dipendente deve assentarsi per effettuare cicli di cura ricorrenti, cioè terapie ambulatoriali alle quali si deve sottoporre periodicamente, a causa di particolari patologie, il trattamento può essere assimilato alla malattia.

Il medico può certificare separatamente ogni ciclo di cura, oppure rilasciare una documentazione unica, che attesti la necessità di prestazioni ricorrenti: in quest’ipotesi, il trattamento successivo viene qualificato come ricaduta del precedente, proprio come la ricaduta della malattia.

Il certificato medico, in questi casi, deve essere inviato all’inizio della terapia, con l’indicazione delle date in cui avverranno le prestazioni; una volta effettuate le cure, la struttura sanitaria deve rilasciare una dichiarazione che ne comprovi l’esecuzione, pena la perdita del diritto all’indennità.

Se le visite mediche, le analisi o i trattamenti non rientrano in alcuno dei casi esposti, l’assenza può essere comunque retribuita se lo prevede il contratto collettivo applicato.

Per i dipendenti pubblici la visita medica deve essere indennizzata come un’apposita tipologia di permesso indennizzato, come recentemente chiarito dal Tar del Lazio [2]: in questo caso è la legge a prevederlo [3], sancendo il diritto ai permessi retribuiti per visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche in genere, per i lavoratori del comparto pubblico, anche quando non siano assimilabili alla malattia. Si tratta, in pratica, di un’ulteriore tipologia di assenza retribuita, che non deve rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi per le altre assenze dal lavoro.

I dipendenti mutilati e invalidi civili, se possiedono un’invalidità superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo straordinario pari ad un massimo di 30 giorni, per le cure relative alle infermità possedute (ad esempio fisioterapia, riabilitazione dei cardiopatici, etc.).

Per ottenere il congedo retribuito, il dipendente deve presentare all’azienda una domanda da cui risulti la necessità della terapia, in relazione all’infermità invalidante riconosciuta: la domanda deve essere accompagnata da un’apposita richiesta proveniente da un medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale, o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica.

Le assenze sono retribuite con un’indennità, a carico del datore di lavoro, calcolata secondo le regole dell’indennità di malattia: tuttavia, non trattandosi di assenze per malattia, non rientrano nel periodo di comporto.

Ricordiamo che se al lavoratore, oltre all’invalidità, è stato riconosciuto un handicap grave secondo la legge 104, ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito mensile, a prescindere dall’effettuazione di visite mediche.

Il diritto al congedo straordinario di 30 giorni all’anno per terapie spetta anche ai dipendenti affetti da patologie oncologiche, previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica (cosiddetto medico provinciale): naturalmente, le cure devono essere connesse all’infermità riconosciuta.

Il lavoratore ha l’obbligo di documentare l’avvenuta sottoposizione alle cure, anche con un certificato cumulativo, se sottoposto a trattamenti continuativi (come già osservato in merito ai cicli di cura ricorrenti).

I lavoratori tossicodipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, pari ad un massimo di 3 anni nella vita lavorativa, per beneficiare di programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari delle Asl. L’aspettativa può essere richiesta anche da un lavoratore familiare del tossicodipendente.

I contratti collettivi, in materia, hanno disposizioni differenti: alcuni stabiliscono la mancata decorrenza dell’anzianità di servizio durante tali periodi, altri stabiliscono durate minori del permesso per i familiari dei tossicodipendenti.

Per richiedere l’aspettativa, è necessario che sia preventivamente accertato lo stato di tossicodipendenza presso il Sert ( Servizio per la tossicodipendenza della Asl).

Al di fuori delle ipotesi elencate, le assenze per visite mediche, analisi o terapie possono essere indennizzate o meno, in base a quanto disposto dal contratto collettivo, anche di 2° livello. In particolare, la contrattazione collettiva o aziendale può concedere, per tali casistiche:

– dei permessi retribuiti: in questo caso, per l’indennizzo dell’assenza, è necessario che il dipendente presenti un’attestazione, da parte del medico, che certifichi le prestazioni sanitarie effettuate e l’orario in cui sono state eseguite;

– lo scomputo delle assenze, su base oraria, dal monte di ore di permessi retribuiti spettanti, come rol (riduzione dell’orario di lavoro) o ex festività;

– la concessione di permessi non retribuiti.

Alcuni contratti collettivi, inoltre, possono indennizzare il tempo impiegato per recarsi sul luogo di effettuazione della visita.

Non dimentichiamo, infine, il caso in cui il dipendente è obbligato a sottoporsi alla visita medica proprio a causa dell’attività lavorativa e dei rischi che questa comporta in merito alla salute e alla sicurezza. In simili ipotesi, gli accertamenti medici sono previsti dal programma di sorveglianza sanitaria e il costo della visita è a carico del datore di lavoro. La visita può comunque essere richiesta del lavoratore, se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa delle mansioni svolte.

La sorveglianza sanitaria non è prevista, come erroneamente si ritiene, soltanto per mansioni particolarmente pericolose o pesanti, ma anche per chi svolge compiti piuttosto comuni, come il lavoro al videoterminale (è sufficiente lavorare con qualsiasi apparecchiatura dotata di monitor, come un pc, per 20 ore alla settimana perché la sorveglianza sanitaria sia prevista obbligatoriamente).

Ovviamente, il dipendente può richiedere la visita a carico del datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, solo se collegata ai rischi per la salute previsti per le specifiche mansioni: ad esempio, il videoterminalista non può chiedere una visita dentistica, in quanto i rischi specifici per il lavoro al videoterminale riguardano l’apparato visivo e muscolo-scheletrico.

[1]Circ. Inps 192/1996.

[2] Tar Lazio, sent. 5714/2015.

[3] Art. 55-septies, Co. 5-ter , Dlgs 165/01.

(Autore: Noemi Secci)

(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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