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Per quanto tempo è responsabile un professionista?


Ordine Informa

Prescrizione del diritto al risarcimento da responsabilità professionale: il termine è di 10 anni e inizia a decorrere dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile.
Per quanto tempo è responsabile un professionista ed è, quindi, tenuto al risarcimento del danno nei confronti del proprio cliente qualora sia stato danneggiato? In altri termini, dopo quanto scatta la prescrizione della responsabilità professionale? La risposta proviene da una recente sentenza della Cassazione [1].
Il problema della responsabilità professionale riguarda ogni tipo di professionista: dall’avvocato al notaio, dal commercialista al chirurgo, dal dentista al medico generico, dall’ingegnere a chi si occupa di interventi estetici. Insomma, non scappa nessuna professione.
Quando sono in gioco interessi particolarmente delicati, come nel caso dei medici o degli avvocati, la legge impone l’assicurazione obbligatoria per gli eventuali danni arrecati alla clientela. C’è però da dire che, a fronte della previsione legale, in alcuni casi non sono mai stati adottati i decreti attuativi e, quindi, la previsione normativa è rimasta lettera morta (è il caso proprio degli avvocati).
Se il professionista non è assicurato, a rispondere degli eventuali danni arrecati al cliente (danni che dovranno comunque essere provati dettagliatamente) è egli stesso, con il proprio portafogli.
A tal fine, è bene ricordare che il termine di prescrizione della responsabilità professionale è di 10 anni, in virtù del fatto che tutte le azioni che traggono origine da un rapporto contrattuale (tale è, appunto, quello che si instaura tra professionista e cliente, sebbene anche in via orale) si possono avviare entro massimo un decennio, secondo quanto prescrive il codice civile. Dunque, il cliente può agire verso il professionista entro tale tetto massimo di tempo, oltre il quale non avrà più alcuna azione. Il termine, però, può essere interrotto e fatto decorrere da capo con una lettera di diffida, purché venga quantificato, in modo puntuale e preciso, il fatto contestato, il danno e l’ammontare del danno stesso.
Il secondo punto da affrontare – e più delicato – è quello del momento a partire dal quale inizia a decorrere tale termine di prescrizione. Capita, infatti, spesso che il danneggiato si accorga in ritardo dell’esistenza di un pregiudizio: si pensi al caso del contribuente che, per via di una errata dichiarazione dei redditi, riceva dopo qualche anno un accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate; o al caso del dentista che, per via di un non corretto intervento, provochi dei problemi masticatori venuti a galla dopo qualche mese dal suo operato. Ebbene, il punto nodale è se il termine di 10 anni di prescrizione inizi a decorrere dal compimento della prestazione professionale oppure dall’insorgenza del danno. Nella sentenza in commento, la Cassazione aderisce a quest’ultima soluzione.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale – si legge nella sentenza – inizia a decorrere “non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente il danno e tale evento si manifesta all’esterno, divenendo così oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato (nel caso di specie si trattava di notaio che non aveva appurato la presenza di ipoteca sull’immobile ceduto) [2].
In sostanza – dice la Corte – è necessario tenere distinta la condotta che ha causato il danno dall’evento dannoso, quale pregiudizio patrimoniale patito dal cliente: la sussistenza di un danno risarcibile implica che alla condotta inadempiente del professionista segua effettivamente il danno. Il danno può sorgere contestualmente all’inadempimento o in un momento successivo, tuttavia rimangono distinti la condotta che ha generato il danno e l’evento nel quale il danno si è concretizzato. Ed è ovvio che il diritto al risarcimento del danno sorge – e la domanda di risarcimento può essere proposta – solo se il danno sia venuto ad esistenza. È necessario, a tal fine, che il danno sia effettivo ed attuale.
Ai fini del decorso del termine di prescrizione, però, non è sufficiente che il danno si sia verificato, ma è necessario anche che esso sia oggettivamente percepibile all’esterno e riconoscibile da chi intenda chiedere il risarcimento: dunque la prescrizione non può decorrere se non dal momento in cui il danneggiato abbia contezza del danno e si trovi, così, in condizione di esercitare il proprio diritto.
[1] Cass. sent. n. 8703/2016.
[2] Cass. sent. n. 10493/2006; n. 16658/2007; n. 3176/2016.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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