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Patto di prova nullo se il datore ha già valutato il lavoratore


Ordine Informa

Se il datore conosceva già il dipendente, avendolo valutato in precedenti occasioni di rapporto di lavoro all’interno della stessa azienda, il patto in prova è nullo.
Scopo dell’assunzione con la “prova” è quello di consentire (all’azienda) una valutazione sulle caratteristiche e qualità del dipendente rispetto alle funzioni alle quali sarà preposto: tuttavia, se l’azienda ha già avuto modo, in passato, di valutare le attitudini del lavoratore, avendolo già impiegato in mansioni analoghe per un congruo lasso di tempo, il patto di prova è nullo.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].
Di conseguenza, la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa serva per consentire al datore di lavoro di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della specifica prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. Viceversa, ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore del medesimo datore di lavoro, la ripetizione del patto di prova non sarà consentita e il patto stesso sarà nullo.
[1] Cass. sent. n. 15059/2015 del 17.07.2015.
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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