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Parente malato o anziano: chi può fare l’amministratore di sostegno?


Ordine Informa

La persona che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, non riesce, anche temporaneamente, a provvedere in maniera autonoma ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno [1].
L’amministratore aiuta la persona con handicap, anziana o comunque malata, a svolgere gli atti di ordinaria e, previa autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione del patrimonio e la assiste nelle attività necessarie a soddisfare le esigenze di vita quotidiana, in modo da evitare che, a causa della propria condizione fisica o psichica, possa compiere atti pregiudizievoli per se stessa.
Per la nomina di un amministratore di sostegno occorre presentare domanda al tribunale del luogo in cui risiede o ha il domicilio il beneficiario. La domanda si presenta con ricorso depositato dallo stesso beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal pubblico ministero.
Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni e sentiti i familiari o conviventi e accertati i presupposti di legge, nomina l’amministratore di sostegno. Il giudice può anche disporre gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
La scelta dell’amministratore di sostegno deve tener conto delle esigenze di cura della persona e dei beni del beneficiario. La scelta può provenire dallo stesso beneficiario, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza di designazione o se il soggetto designato non è idoneo, il giudice nomina un’altra persona scelta preferibilmente, ove possibile, tra le seguenti:
– il coniuge che non sia separato legalmente;
– la persona stabilmente convivente;
– il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella;
– il parente entro il quarto grado;
– il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno il giudice stabilisce:
– la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
– l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
– gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
– i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
– la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
[1] Artt. 404 e ss. cod. civ.
(Autore: Maria Monteleone)
(Fonte: La Legge per tutti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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