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Omesso versamento IVA e contributi: nuove soglie di reato


Ordine Informa

Scattano regole meno severe per chi non avrà regolarmente versato l’IVA o i contributi previdenziali all’Inps: il decreto sulla delega fiscale, appena approvato dal Governo, opera una sostanziale revisione delle soglie di punibilità (prima fissate oltre 50mila euro). La riforma dei reati tributari scatterà subito (15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento definitivo in “Gazzetta Ufficiale”).Nuove regole per omesso versamento d’IVA, di ritenute previdenziali, presentazione del 770 del sostituto d’imposta, dichiarazione infedele o fraudolenta.
Le nuove norme avranno, sui contribuenti, ripercussioni positive non solo sulle violazioni future, ma anche sugli accertamenti e processi in corso, posto il cosiddetto principio del “favor rei”, ossia l’applicazione della pena più favorevole nel caso di abrogazione di una norma penale. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e tutte le novità introdotte dalle nuove norme.

OMESSO VERSAMENTO DI IVA

Attualmente, il reato di omesso versamento di IVA scatta solo nei confronti di chi non versa un’imposta superiore a 50mila euro riferita al medesimo periodo di imposta. In tali casi, la pena prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato rientra tra quelli immediatamente archiviati per “fatto tenue”: non si applica la pena, ma il procedimento viene archiviato e la “fedina penale” resta macchiata.

Con la riforma in atto, la soglia di punibilità passa da 50mila euro a 250mila euro. Questo significa che chi, per esempio, ha evaso un’imposta di 100mila euro non subirà alcuna condanna penale, ma solo l’accertamento fiscale, il recupero delle somme non corrisposte con le sanzioni e, in caso di mancato pagamento, vedrà bussare a casa Equitalia.

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE

Ad oggi, chi non versa le ritenute previdenziali trattenute per un totale superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta rischia la reclusione è da 6 mesi a 2 anni. Anche in questo caso si rientra nella previsione del cosiddetto “fatto tenue” con non applicabilità della pena, ma con immediata archiviazione del procedimento penale.

Con la riforma, invece, la soglia viene innalzata da 50mila a 150mila euro ed anche in questo caso, se le violazioni non saranno reiterate e non ci sarà abitualità del reato, si potrà beneficiare dello sconto della pena per fatto tenue.

Il reato si commetterà anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione (e non certificate).

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

Oggi, per far scattare la dichiarazione fraudolenta, è necessaria la presenza di due condizioni contemporaneamente:

– l’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a una singola imposta, a 30mila euro;

– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deveessere superiore al 5% di quelli dichiarati ovvero è superiore a 1 milione.

La reclusione va da 1 anno e sei mesi a 6 anni.

Con le nuove norme, risponderà del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, quando congiuntamente:

– l’imposta evasa è superiore a 30mila euro,

– l’ammontare degli elementi sottratti a imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1,5 milioni o l’ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta o comunque a 30mila.

Scatterà l’aggravante (fino alla metà) se il reato è commesso dal compartecipe dell’illecito nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da professionista o da un intermediario finanziario. È necessario però che tale attività illecita avvenga attraverso l’elaborazione di modelli di evasione.

DICHIARAZIONE INFEDELE

Attualmente, il reato scatta se l’imposta evasa è superiore a 50mila euro e il valore assoluto di imponibile è pari a 2milioni di euro.

Oggi si passa, invece, a una soglia di 150mila euro con un valore assoluto di imponibile evaso di tre milioni.

Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, e gli errori sull’inerenza e sulla competenza. I costi non deducibili (ma realmente sostenuti) non saranno più ricompresi nell’ambito della rilevanza penale. Difatti la norma parla solo di costi “fittizi” ossia “inesistenti”: e quindi in futuro nessun costo realmente sostenuto ancorché indeducibile potrà alimentare l’imposta evasa ai fini penali. 

OMESSA PRESENTAZIONE DEL 770 DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Si tratta di un nuovo reato. Sarà, in particolare, punito per omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta (con una pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni) chi non avrà versato ritenute superiori a 50mila euro.

SANZIONI PIÙ PESANTI

Per l’omessa presentazione della dichiarazione la sanzione viene inasprita con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Stesso discorso per il reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili, in precedenza sanzionato con la reclusione da sei mesi a cinque anni, le pene saranno da un anno e sei mesi a sei anni.

Stesso discorso per le indebite compensazioni mediante l’utilizzo di crediti inesistenti: l’attuale delitto (articolo 10 quater) viene differenziato in base alla tipologia di illecito. Per i crediti non spettanti resta tutto inalterato, invece per i crediti inesistenti compensati, la sanzione sarà della reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia penale di 50 mila euro.  

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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